No consecuzione tra amministrazione giudiziaria antimafia e amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 19166 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere prededucibile del credito non ha valenza sostanziale, ma costituisce un elemento processuale, con la conseguenza che tale connotazione rimane confinata entro il perimetro della procedura in cui il credito viene a maturare. Non è pertanto configurabile il fenomeno della consecuzione delle procedure tra il procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità. Nella amministrazione straordinaria la prededuzione dei crediti per prestazioni eseguite prima dell’apertura richiede una espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, poiché la mera prosecuzione ope legis del contratto non attribuisce al contraente i diritti previsti in caso di subentro.
Il Fatto
Il Credito Siciliano, poi incorporato per incorporazione, presentava domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società cooperativa, chiedendo il riconoscimento in prededuzione di un credito di rilevante importo derivante dal saldo debitorio di un conto corrente acceso dall’amministratore giudiziario, autorizzato ex art. 56 d.lgs. n. 59/2011 al subentro nelle linee di credito già in essere con la banca istante.
Il Giudice Delegato ammetteva il credito ma in chirografo, non in prededuzione, sul rilievo che il rapporto e il credito erano sorti prima dell’apertura della procedura. Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo sia la consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, sia il subentro del commissario. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono la questione della consecuzione tra la procedura di amministrazione giudiziaria delle imprese sottoposte a misure di prevenzione antimafia e quella di amministrazione straordinaria. La Corte li ritiene infondati, richiamando e confermando il principio già espresso da Cass. n. 34266/2024.
Il nucleo argomentativo è netto. È vero che gli artt. 54, 56 e 61 d.lgs. n. 159/2011 ricalcano la disciplina degli artt. 72 e 111 l.fall. sulla prededuzione e sugli effetti del subentro nei contratti in corso. Tuttavia il carattere prededucibile di un credito non ha valenza sostanziale, ma è un elemento processuale: la sua connotazione resta confinata entro il perimetro della procedura in cui matura.
La consecuzione è inoltre esclusa perché diverse sono le finalità delle due procedure. Quella di prevenzione tende a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati dalla disponibilità di determinati soggetti ed è improntata a una logica conservativa dei beni, in attesa del provvedimento ablativo finale. L’amministrazione straordinaria è invece destinata a regolamentare l’insolvenza dell’imprenditore di grandi dimensioni.
Quanto al quarto motivo, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis l. n. 166/2008: il contratto ineseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione, mentre al commissario resta attribuito il potere di scioglimento. Un subentro della procedura nel contratto può configurarsi solo in presenza di un’espressa manifestazione dell’organo della procedura. La disciplina si diversifica da quella fallimentare, che prevede la sospensione ex lege del rapporto fino alla scelta del curatore. La differenza riflette la diversa natura delle procedure: liquidatoria e satisfattiva nel fallimento, recuperatoria e conservativa nell’amministrazione straordinaria.
La giurisprudenza è ferma nel richiedere l’espressa dichiarazione di subentro, sola idonea a consentire la prededuzione dei corrispettivi per prestazioni eseguite prima dell’apertura (richiamate Cass. n. 3193/2016, n. 1195/2018, n. 19146/2022 e n. 23889/2023). Nella specie il Tribunale ha accertato che il credito era interamente maturato prima dell’apertura e che il subentro non era stato esplicitamente manifestato, circostanze non contestate dalla ricorrente. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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