Procura falsificata dal difensore e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 10596 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione della procura da parte del difensore che certifica la firma della parte costituisce elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto. Il suo difetto, cui è equiparabile la sua accertata falsità, ne determina l’inesistenza e non la mera nullità, con conseguente improcedibilità del ricorso per cassazione. Il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione operato direttamente dal difensore apparentemente costituito sottrae la fattispecie alla disciplina degli artt. 215 e segg. cod. proc. civ., trattandosi di vizio rilevabile anche d’ufficio che incide sulla valida instaurazione del rapporto processuale. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., presuppone la contemporanea pendenza dei due processi e l’avvenuto esercizio dell’azione penale, non essendo sufficiente la presentazione di una denuncia o querela seguita da indagini preliminari non concluse.
Il Fatto
Una lite possessoria si concludeva in appello con la condanna di alcuni soggetti a reintegrare i controricorrenti nel diritto di passaggio invocato. Proposta impugnazione per revocazione, questa veniva dapprima dichiarata inammissibile; la Cassazione, con una pronuncia del 2015, cassava quella decisione disponendo il rinvio ad altra sezione della corte di merito.
Nel giudizio di rinvio, riassunto da uno solo degli originari ricorrenti, la corte territoriale rigettava il ricorso, respingendo la querela di falso e le istanze istruttorie e ravvisando il difetto di prova del dolo. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione. Il difensore che appariva come suo legale disconosceva la propria sottoscrizione, denunciando il falso materiale o l’uso illecito della firma in calce alla procura, così sollevando la questione della validità dell’atto introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare la sorte del ricorso alla luce del disconoscimento operato dal difensore. Il professionista ha negato di aver mai ricevuto l’incarico e ha contestato la sottoscrizione apposta in calce alla procura. Da qui la conclusione per l’improcedibilità, fondata sull’inesistenza del mandato.
Il percorso argomentativo muove dalla funzione costitutiva della sottoscrizione del difensore. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che tale sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto: il suo difetto, equiparabile alla sua accertata falsità, ne determina l’inesistenza e non la semplice nullità. Nel caso di accertata mancanza della sottoscrizione del difensore dell’originale, il vizio incide sulla stessa validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di effetti giuridicamente validi.
La Corte precisa poi che la disciplina degli artt. 215 e segg. cod. proc. civ. sulla verificazione non trova applicazione quando il disconoscimento provenga direttamente dal difensore apparentemente costituito nell’interesse della parte. Il vizio è quindi rilevabile anche d’ufficio.
Quanto alla possibile incidenza del procedimento penale, il collegio esclude la necessità di sospendere il giudizio. La sospensione necessaria per pregiudizialità penale postula la contemporanea pendenza dei due processi e l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei modi dell’art. 405 cod. proc. pen. Essa non può fondarsi sulla mera presentazione di una denuncia o querela seguita dall’apertura di indagini preliminari non concluse.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per la nullità del rapporto processuale conseguente all’inesistenza della procura. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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