Prova presuntiva e doppia conforme: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 19247 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove è operazione riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. Il giudice di merito, di fronte a più elementi indiziari, deve valutarli non solo singolarmente ma anche nel loro insieme, apprezzandone la convergenza verso il fatto ignoto ai sensi dell’art. 2729 c.c.. Tuttavia la denuncia del mancato esame di fatti utilizzabili ai fini della prova presuntiva non è deducibile come violazione di norme di diritto, bensì solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., motivo non proponibile avverso la sentenza di appello che abbia deciso in modo conforme alla decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c..
Il Fatto
La vicenda riguarda una compravendita immobiliare stipulata nel 2004 da un procuratore speciale in nome della zia, con trasferimento di un immobile a un terzo acquirente. La parte attrice originaria, poi deceduta, aveva chiesto di far dichiarare simulata la vendita e di ottenere il risarcimento del danno, proponendo inoltre domande di annullamento e rescissione della procura e dell’atto di rinuncia all’azione.
Il giudice di primo grado aveva respinto le domande. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermò il rigetto. L’erede della parte attrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’acquirente ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il rigetto della domanda di simulazione per difetto di prova, sostenendo che la Corte distrettuale, avvalendosi del ragionamento presuntivo, avrebbe potuto pervenire a esito diverso. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che la valutazione delle prove è demanda alla legge al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha riconosciuto esatto il presupposto della ricorrente: di fronte a più elementi indiziari il giudice deve valutarli singolarmente e nel loro insieme. La censura, però, non coglie nel segno, perché occorre pur sempre che gli elementi abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a collegarli nel giudizio di inferenza proprio della presunzione; quelli dedotti ne risultavano privi.
Su un piano distinto, la Corte ha chiarito che la denuncia del mancato esame di fatti utilizzabili ai fini della prova per presunzione non è deducibile come violazione dell’art. 2729 c.c., ma solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., motivo non proponibile nel caso di specie per l’applicabilità ratione temporis dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2014.
Il secondo motivo, fondato sull’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di appello aveva deciso in modo conforme a quella di primo grado, integrando il doppia conforme che preclude il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il terzo motivo è stato respinto perché investiva valutazioni di merito non sindacabili. Il quarto, relativo alla pretesa nullità dell’assegno per mancanza di data e luogo di emissione, non ha aggredito la ratio decidendi incentrata sull’inammissibilità della contestazione avanzata solo in appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per non aver specificamente censurato il rigetto dei nuovi documenti prodotti in appello, in mancanza della condizione richiesta dall’art. 345 c.p.c..
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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