Arricchimento senza causa precluso se domanda principale rigettata nel merito (Cass. civ. Sez. II n. 355 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a un’azione principale è proponibile solo se quest’ultima sia carente ab origine del titolo giustificativo, mentre resta preclusa quando la domanda pregiudiziale sia stata rigettata perché infondata nel merito. Il giudice di merito che respinga i motivi di appello relativi al merito, condannando l’appellante alle spese del grado, non omette di pronunciarsi sul motivo concernente le spese di primo grado: il rigetto integrale dell’impugnazione implica il giudizio sulla correttezza di quella pronuncia, che deve intendersi implicitamente respinta e assorbita. La doverosità della rivalsa Iva in capo al prestatore d’opera non comporta che il suo effettivo pagamento da parte del committente possa ritenersi in re ipsa una volta provato il pagamento del corrispettivo.
Il Fatto
Una società acquirente acquistava da un’altra società un terreno con sovrastante immobile in corso di demolizione, compreso in un’area interessata da un programma integrato di intervento approvato dal Comune. Per effetto di una clausola contrattuale, l’acquirente diveniva coobbligata con la venditrice all’attuazione del programma e alla realizzazione di opere di urbanizzazione, tra cui una strada e un parcheggio. Successivamente le parti presentavano al Comune una variante al programma.
L’acquirente conveniva in giudizio la venditrice davanti al Tribunale, sostenendo che la variante era stata necessaria per errori del progetto iniziale e che i maggiori oneri erano stati sostenuti per intero da essa, pur dovendo gravare per metà sulla venditrice. Chiedeva il risarcimento a vario titolo, in subordine il pagamento di somme per indebito, regresso o riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1489 cod. civ., oltre alla restituzione di parte del prezzo. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’Appello rigettava l’appello. Ricorre quindi per cassazione l’acquirente con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si deduce l’omessa pronuncia su plurime domande, tra cui quella di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. e di riduzione del prezzo ex art. 1489 cod. civ., nonché l’omessa ammissione di un supplemento di CTU. Il Collegio rileva che la Corte d’Appello ha motivatamente escluso i presupposti delle domande, accertando che la strada era stata realizzata secondo il tracciato scelto autonomamente dall’appellante e che i parcheggi non erano stati in numero superiore a quello previsto dal progetto, immune da errori e adeguato ai limiti normativi.
Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento, la Corte afferma il principio della sua sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ.: la domanda è proponibile solo ove l’azione principale risulti carente ab origine del titolo giustificativo, restando invece preclusa quando la domanda pregiudiziale sia stata rigettata perché infondata nel merito. Nel caso concreto il rigetto dei motivi contenenti le domande pregiudiziali dà risposta anche alla parte propositiva della domanda ex art. 2041 cod. civ.
Il terzo motivo, relativo al rimborso dell’Iva sulle spese tecniche, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che dalla doverosità della rivalsa in capo al prestatore soggetto passivo non deriva l’effettivo esercizio della rivalsa né l’effettivo pagamento da parte del committente. La fattura è il documento attraverso il quale si esercita la rivalsa ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, e la Corte d’Appello aveva rilevato che nessuna fattura era stata prodotta.
Il quarto motivo, sull’omessa pronuncia in ordine alle spese di primo grado, è infondato. La Corte richiama il principio per cui, in mancanza di espresso esame del motivo sulle spese di primo grado, il rigetto integrale dell’appello con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronuncia, che deve intendersi implicitamente respinta e assorbita.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1489 c.c. – Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2042 c.c. – Carattere sussidiario dell'azione