Nullità della notifica dell’appello per violazione dei termini a comparire e sanatoria ex art. 164 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 16724 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura Generale in Roma, è nulla e non inesistente, in quanto effettuata presso un ufficio che, pur avendo un collegamento funzionale con la parte, non è competente per il grado di giudizio. La nullità è sanabile con effetto ex tunc, sia mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., sia per la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale, ancorché tardiva. Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. determina la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 164, primo comma, c.p.c.; tale nullità non è insanabile ma è soggetta alla sanatoria ex tunc prevista dai commi secondo e terzo dello stesso art. 164 c.p.c., sicché la sentenza che definisce il giudizio di gravame deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione della notificazione.
Il Fatto
L’agente della riscossione proponeva azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., nei confronti di un debitore e dei suoi familiari, per sentire dichiarare inefficaci tre atti di compravendita immobiliare stipulati tra il 2008 e il 2009, e successivi all’iscrizione a ruolo di numerose cartelle di pagamento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che, a fronte del disconoscimento delle relate di notifica, non ne fosse stata chiesta la verificazione. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda e dichiarava inefficaci gli atti impugnati. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i soccombenti, deducendo il mancato rilievo officioso della violazione dei termini a comparire nel giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte affronta il tema della notifica del ricorso, avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale di Campobasso e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma. I giudici di legittimità qualificano il vizio come nullità e non come inesistenza della notifica, trattandosi di ufficio funzionalmente collegato alla parte ma incompetente per il grado. Tale nullità risulta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale, intervenuta con il deposito di una memoria sebbene oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., senza che la difesa erariale abbia eccepito il vizio.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, pur se solo “per quanto di ragione”. Dalla documentazione in atti emerge che, tra la notifica dell’atto di appello e l’udienza di comparizione, erano trascorsi solo ottantacinque giorni, in violazione del termine libero di novanta giorni prescritto dall’art. 163-bis c.p.c. Tali decadenza, applicabile al giudizio di appello in forza del rinvio di cui all’art. 359 c.p.c., integra un vizio della vocatio in ius, determinando la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 164, primo comma, c.p.c.
La Corte precisa, tuttavia, che tale nullità non è insanabile, essendo soggetta ai meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dai commi secondo e terzo del medesimo art. 164 c.p.c. Il mancato rilievo del vizio da parte del giudice di merito, in assenza di costituzione dell’appellato, determina l’estensione della nullità alla sentenza di gravame.
Di conseguenza, il vizio dedotto in sede di legittimità impone la cassazione con rinvio, al fine di consentire al giudice del merito di disporre la rinnovazione della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio. La Corte disattende la diversa prospettazione dei ricorrenti, che avevano richiesto, in via alternativa, una cassazione senza rinvio con definizione in rito del giudizio, ritenendo tale esito non coerente con il regime di sanabilità del vizio.
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Nota della Redazione
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