LSU, difformità dal progetto e prova delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19257 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzazione del lavoratore socialmente utile non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa, che coinvolge il lavoratore, l’amministrazione beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore del sussidio. Tale disciplina presuppone la conformità della prestazione al progetto. Solo una radicale difformità della prestazione rispetto al progetto consente di ricondurre il rapporto al paradigma dell’art. 2126 c.c., con le tutele retributive e contributive che ne derivano. Spetta al lavoratore allegare e provare i progetti e le relative proroghe, perché su tale base va verificata la difformità delle mansioni espletate e l’eventuale stabile inserimento nell’organizzazione pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto domanda davanti al Tribunale di Rieti, premettendo di aver svolto attività lavorativa in favore di un ente locale sin dal gennaio 1997, nell’ambito di un progetto di lavori socialmente utili attivato dall’ente stesso. Ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro di fatto, la condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine servizio e il versamento dei contributi previdenziali omessi, o in subordine la costituzione di una rendita vitalizia.
Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. Ha escluso la prova dello sviamento dal progetto originario e del conseguente inserimento stabile nell’ente, rilevando che mancava la stessa allegazione dei progetti e delle proroghe. Ha inoltre valorizzato il contenuto confessorio dell’interrogatorio formale, nel quale il lavoratore aveva ammesso di aver svolto le attività previste dal progetto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal solo Comune.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione della disciplina dei lavori socialmente utili e dell’art. 2126 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe escluso il superamento del limite massimo di durata della prestazione, protrattasi per oltre diciassette anni. La Corte rileva che il rigetto, sul punto, poggia sul rilievo della novità della domanda di risarcimento del danno da superamento del termine, non prospettata nel ricorso introduttivo. Il mezzo non si confronta con questa ratio decidendi e non censura, con il canale dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’affermazione di novità. Esso è pertanto inammissibile, insieme alle richieste di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il secondo motivo censura l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. alle ipotesi di difformità nell’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, sostenendo che basterebbero lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente e l’adibizione a servizi rientranti nei fini istituzionali.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, integralmente condivisa, secondo cui l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato. La conformità della prestazione al progetto è il presupposto del rapporto speciale; solo la radicale difformità dal progetto riconduce il rapporto all’art. 2126 c.c. Per verificare tale difformità, i progetti e le proroghe devono essere allegati e provati dal lavoratore, sul quale incombe l’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La ratio decidendi principale del rigetto risiede proprio nella mancata allegazione, prima ancora che nella mancanza di prova, dei progetti e delle proroghe. Tale difetto rende impossibile valutare la difformità delle mansioni e lo stabile inserimento nell’amministrazione. La censura, pertanto, non si confronta con il decisum ed è inammissibile; rileva inoltre il contenuto confessorio della dichiarazione del lavoratore, che ha confermato la conformità dei compiti svolti ai progetti.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti con il Comune; nulla nei confronti delle altre parti, che non hanno svolto attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.