Nullità dell appalto edilizio difforme e responsabilità del direttore dei lavori (Cass. civ. Sez. II n. 19258 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto edilizio, ove l’opera sia totalmente difforme dalla concessione per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’intervento è equiparato a quello realizzato in assenza di titolo e il contratto è nullo per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative. La totale difformità va accertata con una comparazione unitaria e sintetica tra organismo programmato e organismo realizzato, non parcellizzabile nelle singole difformità. La nullità del contratto elide la possibilità di azioni contrattuali del committente per inesatto adempimento e la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, quando la causa della nullità sia a lui addebitabile. Il rilievo officioso della nullità è compatibile con le azioni di adempimento e di risoluzione, fermo il dovere del giudice di instaurare il contraddittorio sulla questione.

Il Fatto

Il committente agisce in primo grado per la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni, chiesti in via solidale verso l’appaltatore e verso il progettista e direttore dei lavori. L’appaltatore aveva domandato il pagamento del corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile.

Il Tribunale dichiara la nullità del contratto, rilevando che le opere non consistevano in una semplice ristrutturazione ma in un ampliamento e in una sopraelevazione in assenza di concessione, con conseguente ordine di demolizione. Rigetta le domande di appaltatore e committente e accoglie quella verso il direttore dei lavori. La Corte d’Appello di Bari accoglie l’appello principale del direttore dei lavori, rigetta l’appello incidentale del committente e nega la responsabilità del tecnico. Il committente ricorre in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il rilievo officioso della nullità. I rapporti tra azioni di adempimento e di risoluzione e la rilevazione d’ufficio della nullità del contratto sono compatibili. Il dovere di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 183, comma 4, 101, comma 2, cod. proc. civ. e 111 Cost. L’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. impone al giudice di riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per memorie, evitando sentenze “a sorpresa”. Il limite del rilievo officioso è l’obbligo di instaurare il contraddittorio su una causa di nullità diversa, portante e assorbente.

La nullità della sentenza per la cd. “terza via” presuppone che la parte dolente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Nel caso concreto il ricorrente dà conto delle difese svolte nei giudizi di merito per contestare l’intreccio fisico e funzionale tra le opere, sostenendo la nullità parziale: la violazione del contraddittorio non emerge.

Sul secondo motivo, che deduce violazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., la Corte ribadisce la distinzione tra difformità totale e parziale. Nella prima ipotesi, l’edificio è radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie e l’opera è equiparata a quella realizzata senza concessione, con nullità del contratto per illiceità dell’oggetto. La totale difformità richiede una comparazione unitaria e sintetica tra organismo programmato e realizzato, non parcellizzata. La Corte territoriale ha dato conto di tale valutazione complessiva, rilevando un aumento di volumetria, la modifica della sagoma e la realizzazione di un’entità completamente diversa da quella assentita.

La parziale difformità presuppone invece modificazioni incidenti su elementi particolari e non essenziali. Nel caso di specie il giudizio di merito, fondato su ATP, CTU e relazione dei tecnici comunali, ha accertato la totale difformità. Non è quindi sostenibile la tesi della nullità parziale, venendo meno il suo presupposto.

Sul terzo motivo, relativo alla responsabilità del direttore dei lavori e progettista, la Corte richiama l’insegnamento per cui non è configurabile una responsabilità contrattuale dell’appaltatore verso il committente per negligenza nell’adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità dell’inesatto adempimento quando la causa sia addebitabile al committente, partecipe della violazione delle norme di ordine pubblico.

Sul quarto motivo, infine, la Corte richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001: rientra tra i doveri della committenza ottenere i provvedimenti amministrativi necessari e incombe al titolare della concessione e al committente l’obbligo di rispettare la normativa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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