Prescrizione contributiva e automaticità ex art. 2116 c.c. nell’obbligazione di fonte legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 348 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, pur costituendo principio generale dell’ordinamento, non è assoluto, potendo essere limitato dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 2116, primo comma, cod. civ. In materia di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, il diritto alla prestazione può essere erogato solo a fronte di contribuzione effettivamente versata, poiché l’automaticità trova un limite esplicito nel combinato disposto dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 27 r.d.l. n. 636/1939, con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti dall’ente obbligato. Ne consegue che la prescrizione quinquennale opera anche per i crediti contributivi di fonte legale, qualificati come obbligazione di diritto pubblico, e che la denuncia del lavoratore non costituisce atto interruttivo della prescrizione né determina il raddoppio del termine per i crediti maturati dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995.

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente di una società del settore minerario, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, chiedendo la condanna della società subentrante nell’onere contributivo a versare all’ente previdenziale gli importi maturati in virtù della legge regionale che aveva assunto l’onere contributivo sui trattamenti di prepensionamento. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte d’appello, in sede di rinvio, accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’ente previdenziale e dalla società, condannando il lavoratore alla restituzione delle somme percepite.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato la legittimità della decisione del giudice del rinvio che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti per il periodo compreso tra il 1995 e il 2007. Il Collegio ha preliminarmente escluso la formazione di un giudicato implicito sulla questione della prescrizione, non risultando una statuizione espressa della corte territoriale nella fase antecedente a quella rescindente, né essendo stata la questione devoluta con i motivi del ricorso per cassazione che aveva condotto alla prima pronuncia di annullamento.

Quanto al merito, la Corte ha ribadito che il principio di automaticità delle prestazioni non opera in modo assoluto e che, per la contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria gestita dall’ente previdenziale, la regola della c.d. automaticità parziale trova il proprio fondamento normativo nell’art. 27 r.d.l. n. 636/1939, sicché la prestazione può essere erogata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata, con conseguente applicazione della prescrizione ai crediti contributivi dell’ente.

Con specifico riferimento al regime prescrizionale, la Corte ha confermato che il dies a quo della prescrizione decorre dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione, e che l’istanza di regolarizzazione presentata dal lavoratore nel 2010 non poteva conservare il termine decennale previgente, essendo ormai decorso anche tale più ampio termine. La denuncia del lavoratore, inoltre, non può qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione, né produce l’effetto di raddoppiare il termine quinquennale per i crediti maturati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 266/2005.

La Corte ha infine disatteso il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, concernente un’ipotesi di decadenza processuale non assimilabile alla fattispecie in esame, rigettando il ricorso e dichiarando inammissibile il motivo relativo alla regolazione delle spese di lite per difetto di specificità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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