Licenziamento ingiurioso: il risarcimento autonomo non deriva dall’illegittimità del recesso, ma dalle particolari forme o modalità offensive, che vanno provate (Cass. 11929/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11929/2026 (deposito aprile 2026) – Licenziamento ingiurioso e risarcimento del danno ulteriore.

Il principio di diritto

Il carattere ingiurioso del licenziamento – che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno – non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso.

Il fatto

Un lavoratore era stato licenziato tre volte in pochi mesi (due licenziamenti disciplinari e uno per giustificato motivo oggettivo), tutti dichiarati illegittimi in sede giudiziaria. La Corte d’appello, confermando il primo grado, aveva condannato la società al pagamento di 50.000 euro a titolo di danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso, ravvisando l’ingiuriosita’ nella reiterazione dei recessi, nella manifesta infondatezza degli addebiti e nella prevedibile notorietà della vicenda nell’ambiente di lavoro (connessa al ritiro del permesso di accesso allo stabilimento). La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo e’ fondato. L’indennità per il licenziamento illegittimo risarcisce il danno connesso all’impossibilità di eseguire la prestazione; un ulteriore risarcimento spetta solo in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di ingiustificate e lesive forme di pubblicità date al recesso, che vanno provate da chi le adduce, insieme al pregiudizio. Il carattere ingiurioso non si identifica con l’illegittimità del licenziamento. Nel caso, la Corte territoriale aveva incentrato la motivazione sulla gravità dell’addebito – profilo che ridonda nella sua infondatezza – e non su elementi ulteriori relativi alle modalità del recesso; inoltre la diffusione della notizia nell’ambiente derivava da un dato oggettivo (il necessario ritiro del badge conseguente alla cessazione del rapporto), non da un comportamento illegittimo del datore. Esclusa, quindi, la configurabilità di danni ulteriori. Il secondo motivo resta assorbito.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda di risarcimento per licenziamento ingiurioso; condanna il lavoratore alle spese di tutti i gradi.

Implicazioni pratiche

Chi agisce per il danno da licenziamento ingiurioso deve provare un quid pluris rispetto all’illegittimità del recesso: le forme o modalità concretamente offensive, o una pubblicità ingiustificata e lesiva, oltre al pregiudizio. La sola gravità degli addebiti poi rivelatisi infondati non basta, ne’ rileva la notorietà che consegue automaticamente alla cessazione del rapporto (come il ritiro del badge di accesso). Per il datore, questo delimita nettamente l’area del risarcimento ulteriore rispetto alle tutele tipiche contro il licenziamento illegittimo.

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