Opposizione a stato passivo onere documenti limiti giudizio legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 19261 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente deve, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l. fall., indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi e che siano già stati prodotti nella fase di verifica innanzi al giudice delegato; in difetto di produzione, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura. La censura che si limiti ad affermare la mera menzione del documento nell’atto introduttivo, senza qualificarlo come acquisibile e fruibile per la decisione, è generica e integra una deduzione in termini astratti, non esaminabile in sede di legittimità. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non mere difese processuali. Le doglianze che sollecitano un riesame della quaestio facti o non colpiscono la ratio decidendi sono inammissibili.
Il Fatto
Una società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di altra società, in relazione al provvedimento con cui il giudice delegato aveva escluso un credito di rilevante importo, fondato su un contratto di vendita di azioni di una terza società. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Patti con decreto depositato nel novembre 2019.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’opponente non avesse prodotto il ricorso per l’insinuazione al passivo, non avesse contestato il vizio di assenza di valore patrimoniale della partecipazione acquistata e non avesse fornito prova del credito, risultando un’incongruenza tra il prezzo indicato nell’atto notarile e la somma richiesta. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la curatela fallimentare non svolgeva difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Quanto alla prima censura, relativa all’art. 99 l. fall., la Suprema Corte ribadisce che l’opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti già prodotti nella fase di verifica, di cui intende avvalersi, spettando poi al tribunale disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. I n. 12549 del 2017; Sez. VI-1 n. 25663 del 2020). Tuttavia, la doglianza formulata dalla ricorrente si limita ad affermare che il documento era stato menzionato nell’atto introduttivo, senza qualificarlo come acquisibile e fruibile per la decisione: la censura è quindi irrimediabilmente generica e prospettata in termini astratti.
Il secondo motivo, articolato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. La Corte richiama il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, con obbligo per il ricorrente di indicarne il “dato” testuale o extratestuale, il “come” e il “quando” della discussione e la sua decisività. Nel caso concreto la doglianza indica mere difese processuali, quali note autorizzate e note di replica, come “fatti” asseritamente non valutati, restando così fuori dal perimetro applicativo della norma.
Il terzo motivo, per violazione dell’art. 2704 cod. civ., sollecita un nuovo scrutinio della quaestio facti in ordine alla data certa dei documenti e alla loro opponibilità al fallimento (Cass. Sez. I n. 3340 del 2019; Sez. I n. 24155 del 2017; Sez. I n. 640 del 2019); le censure non spiegano, inoltre, il collegamento tra i documenti di cui si assume provata la data certa e quelli ritenuti non opponibili alla curatela.
Il quarto motivo non intercetta la ratio decidendi: il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sull’incongruenza tra il prezzo delle azioni indicato nell’atto notarile e la diversa somma richiesta, quale risultante dal bilancio, e tale ragione non è stata espressamente censurata. Il quinto motivo, infine, sulla liquidazione delle spese di lite, è inammissibile perché genericamente formulato e volto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, non dovendosi statuire sulle spese stante la mancata difesa dell’intimato.
Nota della Redazione
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