Usucapione del vano condominiale e interversione del possesso (Cass. civ. Sez. II n. 6843 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo uti dominus, non ha necessità di compiere atti di interversione del possesso ai sensi dell’art. 1164 cod. civ., dovendo il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere del compossesso altrui. La mancanza nella citazione, anche in appello, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius non vale a sottrarla ai meccanismi sanatori ex tunc previsti dall’art. 164 cod. proc. civ.: se il convenuto si costituisce, il vizio formale dell’atto è sanato. Per la proposizione di un’eccezione sostanziale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile in condominio, agiva in giudizio per l’accertamento dell’illegittima occupazione di un pianerottolo e di un locale situato sul terrazzo di copertura, chiedendo la rimessione in pristino. Il convenuto eccepiva che i beni si trovavano nella stessa condizione risalente al suo acquisto del 1989 e non si opponeva all’utilizzazione dell’ascensore da parte dell’attore.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava al rilascio dei beni comuni. La Corte di Appello, in riforma parziale, riteneva fondata l’eccezione di usucapione sollevata dal convenuto, sul rilievo che i luoghi non erano stati modificati dal 1989. Il ricorrente impugnava la decisione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Investita del primo motivo, la Corte ribadisce che la citazione in appello priva della vocatio in ius non è radicalmente nulla. Quando il convenuto si costituisce, trova applicazione l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., con sanatoria dei vizi formali dell’atto, cui consegue l’irrilevanza del successivo mancato rispetto del termine perentorio fissato per la rinnovazione di un atto che ha già prodotto il proprio effetto tipico. Il motivo è infondato.

Quanto al secondo motivo, il provvedimento con cui il giudice rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni non ha contenuto decisorio, anche quando risolve una questione processuale o sostanziale, ma meramente ordinatorio. Non è pertanto soggetto a riserva di impugnazione, poiché le statuizioni in esso contenute ben possono essere rivalutate in sentenza.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare le persone pretermesse e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, non apparendo sufficiente la generica asserzione dell’esistenza di litisconsorti necessari pretermessi.

Nel rigettare il quarto motivo, la Corte conferma il potere-dovere del giudice di merito di interpretare e qualificare il contenuto sostanziale della pretesa, non condizionato dalle espressioni letterali adoperate dalla parte. L’eccezione di usucapione può essere proposta senza formule sacramentali, essendo sufficiente una deduzione anche implicita che la riveli, come la prospettazione di una situazione di possesso rilevante a tal fine. Non si configura dunque alcuna pronuncia ultra petita.

Sul quinto motivo, la Corte ritiene accertata l’esclusione degli altri comproprietari dal godimento della cosa comune: l’ascensore è utilizzato per accedere al sesto piano, mentre la fermata al settimo richiede una chiave in dotazione al solo appellante. Trattasi di accertamento di fatto, cui il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Quanto al sesto motivo, il riconoscimento del duplice diritto di accedere al lastrico e di mantenervi i cassoni configura non una proprietà esclusiva, mai richiesta, bensì servitù a carico del bene comune, suscettibili di usucapione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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