Notifica dell’impugnazione a parti estranee non genera soccombenza (Cass. civ. Sez. I n. 25050 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause scindibili, allorché l’impugnante coltivi in una fase successiva le proprie domande solo nei confronti di alcune delle parti del primo giudizio, la notificazione dell’impugnazione alle altre parti non integra una vocatio in ius, ma una mera litis denuntiatio. Ne consegue che non è configurabile alcuna soccombenza tra l’impugnante e le parti che siano destinatarie della sola notifica del gravame, le quali non hanno un sostanziale interesse a contraddire. Il principio, affermato con riguardo al giudizio di appello, è applicabile anche al giudizio di revocazione, ove il relativo giudizio sia introdotto al fine di estendere la condanna a un soggetto diverso dalle parti notificate a mero fine informativo. Il giudice che condanni l’impugnante alla rifusione delle spese in favore di tali parti viola l’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 100 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un’azienda speciale capitolina, affidataria della gestione delle farmacie comunali, ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL per il rimborso dei farmaci erogati agli assistiti del servizio sanitario regionale. Il provvedimento venne parzialmente contestato sotto il profilo della legittimazione passiva, sicché l’azienda chiamò in causa le altre ASL e la Regione in via subordinata.

Il Tribunale ritenne ciascuna ASL debitrice per i farmaci erogati nel proprio territorio e condannò le singole aziende sanitarie ai rispettivi importi. La Corte d’appello riformò la decisione, riconoscendo la legittimazione passiva della sola ASL incaricata del pagamento e negando gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. L’azienda propose quindi revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ma la Corte territoriale respinse i motivi e la condannò alle spese in favore delle ASL e della Regione, parti diverse dalla sola destinataria della domanda.

La Motivazione della Corte

Il ricorso per cassazione censura la statuizione sulle spese con due motivi, entrambi veicolati ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., per essere stata condannata a rifondere le spese a parti che non avevano alcun interesse a contraddire alla domanda di revocazione, introdotta al solo fine di estendere la condanna a un diverso soggetto.

La Corte muove dalla premessa processuale che, trattandosi di violazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., essa può conoscere direttamente gli atti dei precedenti gradi di merito, il cui contenuto è stato riassunto nel ricorso come prescrive l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Dagli atti emerge che il Tribunale aveva frazionato l’obbligazione tra le diverse ASL e che la citazione in revocazione era stata notificata alle parti diverse dalla ASL Roma 2 a mero fine informativo e per l’integrità del contraddittorio.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della notificazione. Secondo l’orientamento di legittimità richiamato — Cass., sez. VI-2, n. 34174 del 2021 e Cass., sez. VI-2, n. 32350 del 2022 — nelle cause scindibili, ove l’impugnante coltivi le sue domande solo nei confronti di alcune parti, la notificazione dell’impugnazione alle altre costituisce una mera litis denuntiatio, non una vocatio in ius. Non è dunque ravvisabile soccombenza tra impugnante e parti meramente destinatarie della notifica del gravame. Il principio, sebbene enunciato con riguardo al giudizio d’appello, è applicabile anche alla revocazione.

La Corte evidenzia che le parti diverse dalla ASL Roma 2 non avevano un sostanziale interesse a interloquire sulla domanda di revocazione, la quale, ove accolta, avrebbe soltanto incrementato il debito di quella ASL nei confronti della ricorrente. Ne deriva che quest’ultima non poteva essere considerata soccombente nei confronti di tali parti processuali. La statuizione della Corte territoriale, che aveva liquidato le spese in base al principio della soccombenza, non è pertanto aderente all’orientamento di legittimità.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo, e la causa è rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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