Responsabilità dell’avvocato, onere della prova e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 19439 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del professionista, la censura che contesti l’apprezzamento delle risultanze probatorie e l’individuazione dei fatti provati non integra la violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché questa è configurabile solo quando si contesti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie. L’accertamento dei fatti e la scelta delle prove ritenute più idonee sono attività riservate al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità quando debitamente motivate. La limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ. opera solo per le ipotesi di imperizia e non si estende alle condotte omissive negligenti e imprudenti.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente di una banca, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il proprio avvocato, domandandone la condanna al risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’obbligazione professionale. Espose che la professionista, incaricata di assisterla in una controversia promossa dalla banca per l’accertamento della legittimità di sanzioni disciplinari, aveva omesso di costituirsi nel termine del rito lavoristico e di comparire all’udienza, con conseguente contumacia, soccombenza e condanna alle spese.
La lavoratrice dedusse che, per effetto di quella mancata difesa, era risultata soccombente anche nel successivo giudizio risarcitorio per mobbing. La professionista negò di avere ricevuto il mandato per la costituzione e affermò di essere stata informata del procedimento solo il giorno prima dell’udienza. Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova del tempestivo conferimento del mandato; la Corte d’appello di Bologna confermò integralmente la decisione. La lavoratrice propose ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2236 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente e dichiarati manifestamente inammissibili. Pur formalmente intestati come violazioni di norme di diritto, essi attengono nella sostanza a profili di fatto e tendono a provocare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello del giudice territoriale.
La Corte ribadisce che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui spetta anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Sul primo motivo, la Corte territoriale non aveva trascurato il fax inviato la sera prima dell’udienza, ma ne aveva liberamente apprezzato l’inferenza probatoria: in mancanza di prova documentale della procura o di prova testimoniale del suo rilascio, quel documento confermava piuttosto le deduzioni della professionista. Il rilievo attribuito alla mancata presentazione all’interrogatorio formale e all’incarico post-processuale di trattare il rimborso delle spese costituisce espressione del libero apprezzamento delle prove, sindacabile solo se non motivato.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma l’assenza di nesso causale tra la dedotta mancata difesa e il rigetto della domanda risarcitoria per mobbing. Il giudice di merito aveva accertato che quella domanda era stata rigettata nel merito, per il carattere generico dei comportamenti addebitati e per l’insussistenza della fattispecie, e non in ragione dell’accertamento sulle sanzioni disciplinari. Il passaggio motivazionale richiamato dalla ricorrente era stato riportato nella sua interezza e letto nel senso che l’atteggiamento più rigido della banca era rimasto nei limiti del lecito.
La Corte esclude sul piano logico-giuridico la configurabilità delle violazioni denunciate: l’art. 2697 cod. civ. è violato solo quando si contesti la distribuzione dell’onere probatorio, non l’apprezzamento delle prove; l’art. 2236 cod. civ. riguarda la sola imperizia, mentre nella specie erano state dedotte condotte omissive negligenti e imprudenti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme di cui agli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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