Borsa di studio specializzandi non adeguabile per gli anni anteriori al 2006/2007 (Cass. civ. Sez. III n. 20524 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La direttiva 93/16/CEE, al pari delle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, non fissa alcuna definizione comunitaria né criteri di determinazione della remunerazione adeguata spettante ai medici specializzandi. Gli obblighi di attuazione in tema di adeguatezza del compenso devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991 nella misura originaria. La previsione di un trattamento economico più elevato a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, con il contratto di formazione specialistica disciplinato dal d.lgs. n. 368/1999, costituisce frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore, non vincolata da obblighi eurounitari, e non impone di estendere il nuovo trattamento ai medici iscritti negli anni anteriori. L’importo delle borse non è soggetto né a incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, per effetto del blocco disposto da una serie continuativa di interventi legislativi.
Il Fatto
La ricorrente aveva frequentato un corso di specializzazione post lauream in Igiene e Medicina preventiva, con iscrizione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, usufruendo della sola borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991. Assumeva di avere subito un danno patrimoniale per il ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie in materia, poiché il diritto degli specializzandi al contratto di formazione-lavoro previsto dal d.lgs. n. 368/1999 era stato attuato solo dall’anno accademico 2006/2007.
Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva confermato il rigetto nel merito ma aveva riformato la statuizione sulle spese del primo grado, compensandole in ragione del consolidamento dell’orientamento di legittimità nel 2018 e ponendo il residuo a carico dell’appellante. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione delle direttive europee sui medici specializzandi e, in particolare, il mancato riconoscimento dell’inadempimento statale per l’inadeguatezza della disciplina di recepimento. Il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento consolidato a decorrere dal 2018, secondo cui la disciplina del trattamento economico degli specializzandi si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo dall’anno accademico 2006/2007.
La Corte ha ribadito che l’attività dei medici iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato né in quello autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, priva di relazione sinallagmatica di scambio tra attività e remunerazione. Gli emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali dell’impegno a tempo pieno e non sono corrispettivo delle prestazioni, sicché è inapplicabile l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione.
Quanto agli obblighi eurounitari, il Collegio ha osservato che le direttive non predeterminano la misura del compenso minimo e che il d.lgs. n. 368/1999 ha esercitato legittimamente la potestà discrezionale del legislatore. La direttiva 93/16/CEE ha carattere meramente compilativo e di coordinamento, priva di carattere innovativo in ordine alla misura dei compensi: per gli anni anteriori al 2006/2007 è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257/1991.
La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussistendo dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario e non essendo l’interpretazione rilevante ai fini della decisione. Ha richiamato la giurisprudenza eurounitaria secondo cui l’obbligo di retribuzione adeguata non consente al giudice nazionale di identificare il debitore né l’importo della remunerazione.
Sul secondo motivo, concernente le spese, il Collegio ha confermato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di ripartizione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in applicazione dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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