Natura di ente pubblico economico del consorzio e interpretazione dello statuto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19719 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della natura giuridica di un ente pubblico economico può fondarsi su disposizioni di legge oppure su atti di autonomia, e la distinzione incide sull’ampiezza del sindacato di legittimità. Ove la natura dell’ente abbia radice in disposizioni di legge, il giudice di legittimità procede anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia. Ove invece essa derivi da statuti e regolamenti interni, privi di valore normativo, non opera il principio iura novit curia e in sede di legittimità è denunciabile, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., soltanto la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. È quindi inammissibile la censura che, pur invocando i canoni di ermeneutica, si limiti a prospettare una lettura alternativa dello statuto senza indicare le ragioni per cui la sentenza se ne sarebbe discostata.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un consorzio di bacino posto in liquidazione, aveva chiesto l’accertamento del diritto all’avvio della procedura di mobilità obbligatoria e/o alla cessione del rapporto di lavoro, con inquadramento nel profilo di collaboratore scolastico, invocando l’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 101 del 2013. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Salerno aveva confermato la decisione, ritenendo assorbente l’inapplicabilità della disciplina sul pubblico impiego per la natura di ente pubblico economico del consorzio, desunta dalle previsioni statutarie.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la qualificazione dell’ente, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omesso esame di fatto decisivo. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle norme sul pubblico impiego, sostenendo che il consorzio, in quanto partecipato solo da enti locali, sarebbe ente pubblico non economico. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. Sez. L n. 3944 del 2024): la struttura degli enti consortili varia secondo l’attività espletata e gli scopi statutari, e l’indagine sulla natura economica va condotta sulla disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività.

Il passaggio decisivo riguarda la diversa ampiezza del controllo. La Corte ha ribadito che, se la natura dell’ente si fonda su disposizioni di legge, la ricostruzione spetta al giudice di legittimità anche d’ufficio; se invece le sue radici stanno in atti di autonomia, il controllo resta circoscritto a quanto ritualmente allegato, nel rispetto degli oneri dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass. Sez. L n. 28060 del 2020). Le disposizioni di statuti e regolamenti interni non hanno valore normativo, con la conseguenza che è denunciabile, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., solo la violazione dei criteri ermeneutici (Cass. Sez. L n. 27456 del 2017).

Nel caso concreto la natura di ente pubblico economico era stata ravvisata sulla base dello statuto e le censure, pur formalmente dirette contro i canoni di ermeneutica, prospettavano in sostanza un’interpretazione alternativa, senza indicare dove la sentenza se ne fosse discostata (Cass. Sez. III n. 28319 del 2017).

Il secondo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile: dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, il sindacato resta limitato al «minimo costituzionale» dell’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. Sez. I n. 7090 del 2022), e nella specie la motivazione non è né mancante né apparente.

Anche il terzo motivo, fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è stato respinto: l’omesso esame riguardava non un fatto storico, ma una valutazione del giudice di merito sulle risultanze processuali (Cass. Sez. III n. 11892 del 2016). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *