Inquadramento del conducente di furgone non compattatore: no al livello superiore senza accertamento in fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11366 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento del lavoratore, il riconoscimento di un livello contrattuale la cui declaratoria richieda la conduzione di un mezzo dalle caratteristiche tecniche specifiche, quale l’autocompattatore, presuppone l’accertamento in fatto della natura del veicolo effettivamente condotto, attività riservata al giudice di merito. Tale accertamento, se coerente e sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità, ove il ricorrente si limiti a contrapporre un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie. È, inoltre, assorbito il rilievo di improcedibilità del motivo che censuri l’interpretazione del contratto collettivo, qualora il ricorrente abbia depositato il contratto solo in estratto anziché nella versione integrale, ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c..
Il Fatto
Il lavoratore, premesso di aver sempre svolto la mansione di operatore unico conducente di autocompattatore, aveva proposto domanda per ottenere l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello superiore a quello riconosciutogli, ai sensi dell’art. 15 c.c.n.l. settore nettezza urbana aziende private (FISE), e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’aveva respinta, ritenendo che il mezzo condotto dal dipendente non avesse le caratteristiche richieste per il livello rivendicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il ricorso del lavoratore, fondato su un unico motivo con cui deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.c.n.l. applicabile. Il ricorrente contestava la sentenza impugnata per aver ricondotto le mansioni svolte all’ambito del livello di appartenenza, anziché al livello superiore, il quale, in relazione ai mezzi utilizzati, richiederebbe il possesso della sola patente di categoria “B”, venendo in rilievo un furgone compattatore.
La Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato il discrimine tra l’inquadramento di appartenenza e quello rivendicato sulla circostanza che il livello richiesto implicasse necessariamente la guida di un autocompattatore, caratteristica non rinvenibile nel mezzo condotto dal lavoratore, costituito da un furgone di tipo “Ministar B”. La Corte ha quindi valorizzato il dato della declaratoria collettiva, secondo cui il riconoscimento del livello superiore richiedeva la conduzione di un compattatore, circostanza pacificamente esclusa dalla Corte di appello con riferimento al mezzo utilizzato.
Posto che tale accertamento fattuale non era stato validamente censurato, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorrente non può rimettere in discussione, con un apprezzamento meramente contrappositivo, l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo di logicità e correttezza giuridica dell’esame svolto dal giudice di merito. Non è, inoltre, richiesto al giudice di discutere ogni singolo elemento probatorio, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il motivo è stato, pertanto, dichiarato infondato, restando assorbito l’autonomo rilievo di improcedibilità della censura concernente l’interpretazione del contratto collettivo, per avere parte ricorrente depositato il contratto collettivo solo in estratto anziché nella versione integrale.
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Nota della Redazione
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