Giudizio di rinvio vincolato al principio di diritto e irretrattabilità della regula (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12543 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ. Il vincolo si estende alle premesse logico-giuridiche della decisione, che formano oggetto di giudicato implicito interno. Ne segue la preclusione a rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che costituiscano il presupposto di quella pronuncia, nonché l’irrilevanza di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite. La regula iuris così enunciata è irretrattabile per la Corte nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza rescissoria, salvo che la norma sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima o sia divenuta inapplicabile per ius superveniens. Il ricorso avverso la sentenza di rinvio può pertanto fondarsi esclusivamente sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con l’annullamento.

Il Fatto

Una dipendente di una Provincia, inquadrata in categoria D3, aveva ottenuto dalla Corte d’appello l’accertamento di un demansionamento derivante dalla sottrazione, dal 2008, della responsabilità di un servizio con valenza di posizione organizzativa, con condanna dell’ente al pagamento della relativa indennità.

Investita del ricorso dell’ente, la Cassazione aveva cassato con rinvio quella decisione, affermando che la posizione organizzativa non può conseguirsi o mantenersi fuori dalle procedure contrattuali e che l’inquadramento in D3 non comporta alcun diritto apicale alle posizioni coincidenti con la responsabilità di servizio. La Corte d’appello, in sede rescissoria, si era uniformata ai principi enunciati e aveva condannato la lavoratrice alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza cassata. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Le censure, pur invocando l’art. 384 cod. proc. civ., non tengono conto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del ricorso per cassazione e disattendono il vincolo che discende dalla pronuncia rescindente per il giudice del rinvio.

La Corte ricostruisce il rapporto tra giudizio di rinvio e giudicato. Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti in essa compresi e senza estendere l’indagine a questioni che, pur non esaminate in sede di legittimità, costituiscano il presupposto della pronuncia. Il riesame di tali questioni porrebbe nel nulla gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità della stessa.

Il giudizio di rinvio non è rinnovazione o prosecuzione del merito, ma fase rescissoria rispetto a quella rescindente: esso si presenta come prosecuzione del processo di cassazione. Il ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio può quindi fondarsi solo sull’infedele esecuzione dei compiti affidati, e il sindacato della Corte si risolve nel controllo dei poteri propri di quel giudice e dell’osservanza dei relativi limiti.

La Corte richiama il principio secondo cui, investita del ricorso avverso la sentenza rescissoria, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata. L’efficacia vincolante viene meno solo se la norma sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima o sia divenuta inapplicabile per ius superveniens intervenuto dopo la pubblicazione della pronuncia rescindente e prima della decisione sull’impugnazione: evenienze non verificatesi, non essendo ad esse assimilabile il confronto con successive decisioni della stessa Corte.

Quanto al motivo sulla restituzione delle somme, la statuizione del giudice del rinvio è censurata in modo generico. La Corte ribadisce che la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta dinanzi al giudice del rinvio. I profili prospettati come omesso esame esulano dal paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi in una critica alle ragioni di diritto e alla valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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