Accertamento bancario: prova analitica e costi presunti per il contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 19745 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario. A fronte di tale prova, il giudice di merito ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle singole giustificazioni e di darne conto in motivazione, non potendo appiattirsi su una motivazione generica. In caso di accertamento con metodo analitico-induttivo, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Nel processo tributario non è ammissibile, in appello, una domanda nuova non riconducibile alla originaria causa petendi.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un’attività esercitata in forma di impresa familiare, impugnava un avviso di accertamento in materia di IRPEF, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base delle movimentazioni bancarie non giustificate. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito. Proponevano appello sia l’Ufficio sia la contribuente e la Commissione tributaria regionale, previa riunione, accoglieva il gravame dell’Agenzia quanto ai maggiori ricavi e quello della contribuente quanto all’imputazione pro quota del maggior reddito ai collaboratori familiari.
Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso successivo con due motivi, resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i ricorsi, esamina anzitutto il primo motivo del ricorso principale, con cui la contribuente censurava l’omesso esame di fatti decisivi, avendo prodotto in giudizio documentazione analitica diretta a dimostrare l’estraneità di specifici versamenti a operazioni imponibili. Il motivo è ritenuto fondato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione legale in favore dell’erario consente di riferire de plano a operazioni imponibili i dati raccolti sui conti correnti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, per ogni versamento, la non riferibilità a fatti imponibili (Cass. n. 13112 del 2020, Cass. n. 15857 del 2016, Cass. n. 10480 del 2018, Cass. n. 25812 del 2021). Da ciò discende l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione.
La CTR ha fatto malgoverno di tali principi: a fronte dell’analiticità delle giustificazioni, essa si è appiattita su una motivazione generica e onnicomprensiva, priva di effettivo radicamento nel quadro documentale.
Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti fondato. La Corte applica il principio per cui, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti (Cass. n. 18653 del 2023); per la relativa determinazione il giudice di merito può disporre, se del caso, consulenza tecnica d’ufficio (Cass. n. 5586 del 2023).
Quanto al ricorso successivo dell’Agenzia, è accolto il primo motivo. La questione dell’imputabilità pro quota del reddito accertato in ragione dell’impresa familiare non risultava sollevata con il ricorso introduttivo e costituiva dunque un novum non consentito in appello, non riconducibile all’originaria causa petendi (Cass. n. 32390 del 2022, Cass. n. 19337 del 2011). Il secondo motivo resta assorbito. Ne consegue l’annullamento con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana.
Nota della Redazione
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