Rettifica del numero dei vani DOCFA: obbligo di motivazione analitica dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 17350 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto, quando l’attribuzione della rendita catastale avviene a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con la cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile, che incide sulla classe e sulla rendita dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e dell’estensione superficiaria del vano. Di tale rettifica l’amministrazione deve dare specifico conto. Non integra, invece, il vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione sul motivo di gravame, quando la decisione adottata ne comporti la reiezione, ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto.

Il Fatto

La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione dell’atto di classamento relativo a unità immobiliari di sua proprietà site nel Comune di Forio d’Ischia.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita memoria difensiva. La controversia giunge in Cassazione per la verifica della legittimità del percorso motivazionale seguito dal giudice di appello in materia di estimo catastale e di motivazione dell’atto impositivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato. La censura è infondata. A integrare il vizio non basta la mancanza di un’espressa statuizione, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile quando la pretesa avanzata col capo di domanda non esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia; nel caso di specie la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte sul difetto di motivazione dell’atto, ne ha comportato il rigetto.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, per avere la Commissione regionale mancato di rilevare l’omessa motivazione del provvedimento di revisione del classamento, mai notificato alla contribuente. Preliminarmente la Corte ribadisce che, in tema di ICI, l’art. 74, comma 3, della l. n. 342 del 2000 va interpretato nel senso che, se la rendita catastale è stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce è notificato dopo l’entrata in vigore della legge citata, solo con la notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza dell’attribuzione.

Nel merito, è incontestato che la ricorrente abbia presentato una proposta DOCFA, in conseguenza di una diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile, oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio con modifica del numero dei vani rispetto alla rendita proposta. La Corte richiama il principio affermato dalla sentenza n. 17624 del 2024, che il Collegio pienamente condivide: in tema di catasto, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito di dichiarazione DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, in caso di rettifica del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

La determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e dell’estensione superficiaria del vano. Di tale rettifica l’amministrazione deve dare specifico conto. La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, avendo i giudici d’appello ritenuto adeguatamente motivato l’avviso sulla scorta della mera indicazione dei dati di categoria, classe e consistenza e della descrizione di altri immobili assunti a comparazione.

In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo, respinge il primo e assorbe i rimanenti, con cassazione della sentenza impugnata. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, c.p.c., con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità sono compensate, essendo l’orientamento giurisprudenziale seguito successivo alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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