Coesione familiare e soggiorno regolare dello straniero entrato in esenzione di visto (Cass. civ. Sez. I n. 20020 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di coesione familiare, la condizione di “regolarmente soggiornante” richiesta dall’art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 in capo al familiare che chiede la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari è integrata anche dallo straniero entrato in Italia in regime di esenzione dal visto, ove il soggiorno sia ancora nei limiti di durata consentiti. L’ingresso in esenzione di visto, equiparabile all’ingresso per turismo, è regolare ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, e ad esso corrisponde un soggiorno regolare ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo testo unico. La lett. a) dell’art. 30 — che presuppone l’ingresso con visto per ricongiungimento — è ipotesi alternativa rispetto alla lett. c), che contempla la coesione familiare richiesta direttamente sul territorio nazionale. Non è pertanto necessario il rientro nel Paese d’origine per il reingresso con apposito visto, ove sussistano i requisiti sostanziali per il ricongiungimento.
Il Fatto
Una cittadina di un Paese terzo fa ingresso in Italia in regime di esenzione dal visto — avendo contratto matrimonio, all’estero, con un connazionale già regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo — e, entro il termine di validità del soggiorno, presenta domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il Ministero dell’Interno nega il rilascio, assumendo che la richiedente, entrata per finalità turistiche, non sarebbe “regolarmente soggiornante” e non avrebbe un titolo suscettibile di conversione. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso; la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 392/2024, conferma la decisione. Il Ministero propone ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 29 e 30 del d.lgs. n. 286/1998.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce la distinzione tra il ricongiungimento familiare ex art. 29, che opera prima dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e abbisogna del nulla osta e del visto rilasciati all’estero, e il diverso istituto della coesione familiare di cui all’art. 30, comma 1, lett. c), che presuppone un familiare già presente in Italia in condizione di regolarità e in possesso dei requisiti sostanziali per il ricongiungimento.
La Corte osserva che l’ipotesi di cui alla lett. a) — ingresso con visto per ricongiungimento — è alternativa rispetto a quella della lett. c), sicché non può leggersi la seconda come mera conversione di un visto per ricongiungimento. Il dato testuale invocato dal Ministero, secondo cui “il permesso del familiare è convertito”, non implica che il titolo originario debba necessariamente essere un permesso di soggiorno, ben potendo consistere in un visto o in un ingresso in esenzione.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama l’art. 29 della Costituzione, gli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli artt. 8 e 12 della CEDU, nonché la direttiva 2003/86/CE, che all’art. 5, par. 3, consente agli Stati di accettare la presentazione della domanda quando i familiari si trovino già nel territorio. È proprio questa l’ipotesi del ricongiungimento sur place.
La Corte distingue il caso dalle pronunce invocate dal ricorrente. Le Sezioni Unite n. 21799 del 2010 e n. 15089 del 2022 attengono a questioni diverse — rispettivamente al bilanciamento tra tutela della famiglia e ordine pubblico, e alla giurisdizione sul diniego di visto turistico — senza escludere la lettura estensiva della nozione di soggiorno regolare. Vengono richiamate Cass. n. 23316/2018, Cass. n. 31565/2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che hanno valorizzato la situazione concreta dello straniero e i suoi legami familiari.
Nel merito, il collegio rileva che l’ingresso in esenzione di visto per i cittadini del Paese di origine è disciplinato dal regolamento eurounitario che esenta dall’obbligo di visto i soggiorni non superiori a 90 giorni. Durante tale periodo il soggiorno è da considerarsi regolare, con la conseguenza che la domanda di coesione familiare, presentata entro quel termine, soddisfa il requisito dell’essere “regolarmente soggiornante”. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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