Distanze legali veduta sopraelevazione nullità contrasto motivazione dispositivo (Cass. civ. Sez. II n. 5918 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali tra costruzioni, la normativa che impone il rispetto della distanza tra pareti finestrate è applicabile anche quando una sola delle fronti fronteggianti sia finestrata, indipendentemente dalla circostanza che si tratti del nuovo edificio o di quello preesistente e che le fronti si trovino alla medesima altezza o ad altezza diversa. Integra veduta la porta-finestra che consenta l’esercizio congiunto della prospectio e della inspectio sul fondo del vicino, anche se la veduta afferisce alla sola parte sopraelevata. È affetta da nullità, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza il cui dispositivo condanni all’arretramento dell’intero edificio in contrasto insanabile con la motivazione, che aveva previsto l’arretramento del solo manufatto sopraelevato; tale pronuncia, estesa alla parte non investita dall’appello incidentale, viola inoltre l’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, su domanda del vicino, aveva confermato la condanna di primo grado relativa alla sopraelevazione realizzata nel 1999, risultata a distanza inferiore ai dieci metri prescritti tra edifici finestrati. La Corte di merito aveva riformato la decisione di primo grado solo quanto alle conseguenze, sostituendo alla demolizione della sopraelevazione l’arretramento del manufatto. La questione giunge in Cassazione sulla qualificazione dell’apertura e sui limiti della pronuncia di appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 873 cod. civ. e della norma integrativa del regolamento edilizio comunale. Il ricorrente sostiene che solo la sopraelevazione rileverebbe e che l’edificio del vicino sarebbe privo di finestre.
La Corte rigetta il motivo. La norma regolamentare richiamata impone il rispetto della distanza anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente, salvo il caso in cui entrambe siano prive di finestre. Il vizio di violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. presuppone un errore di ricognizione della fattispecie astratta, che nel caso di specie non è denunciato.
La Corte di merito ha qualificato la porta-finestra della parte sopraelevata come veduta, perché consente obiettivamente l’esercizio della prospectio e della inspectio sul fondo del vicino. La precisazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di porta-finestra che consenta lo sguardo frontale e laterale. La normativa sulle distanze tra pareti finestrate è applicabile anche quando una sola delle fronti sia finestrata, a prescindere da quale sia l’edificio nuovo e dall’altezza delle fronti.
Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati e vengono esaminati congiuntamente. La Corte di merito, nella motivazione, aveva previsto l’arretramento del solo manufatto sopraelevato; nel dispositivo ha disposto l’arretramento dell’intero fabbricato. Ricorre il vizio di nullità ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
La condanna di primo grado, limitata alla sola sopraelevazione, non era stata impugnata in via incidentale dal controricorrente. L’eventuale condanna all’arretramento dell’intero edificio violerebbe quindi l’art. 112 cod. proc. civ., integrando una pronuncia oltre i limiti del thema decidendum. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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