Modello EAS non dovuto per gli anni antecedenti alla sua introduzione (Cass. civ. Sez. V n. 20027 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di trasmissione all’Agenzia delle entrate del modello EAS da parte dei circoli privati, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed è entrato in vigore, senza considerare le successive proroghe, solo a far data dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Per gli anni d’imposta antecedenti all’introduzione di tale onere nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello. Per gli anni successivi, l’omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione finanziaria e un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell’ente dal regime agevolativo, non potendone costituire l’unico fondamento.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 01/07/2007 – 30/06/2008. L’atto impositivo contestava lo svolgimento di attività sportiva a carattere commerciale, in contrasto con lo stato formale di ASD dichiarato dall’ente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La CTR riteneva che l’iscrizione al CONI fosse condizione necessaria ma non sufficiente per i benefici fiscali, che il modello EAS fosse stato presentato tardivamente e che da ciò derivasse la decadenza dell’ente. L’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati unitariamente perché connessi, investono l’applicazione dell’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008. La Corte ricostruisce anzitutto il regime tributario delle ASD richiamando la recente Cass. n. 31924 dell’11/12/2024: ai fini del riconoscimento delle agevolazioni rileva la qualificazione dell’associazione come organismo senza fine di lucro, con verifica formale delle clausole statutarie e controllo in concreto dell’attività svolta.

Il Collegio ribadisce che il trattamento agevolato è condizionato non solo all’inserimento delle clausole previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR, ma anche all’accertamento che l’attività si svolga nel rispetto delle prescrizioni stesse, con onere probatorio a carico del contribuente secondo l’art. 2697 cod. civ. Il dato formale dell’affiliazione al CONI non è sufficiente, poiché le esenzioni dipendono dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro.

Su questa linea si colloca l’obbligo di trasmissione del modello EAS. La Corte precisa che la mancata comunicazione può essere valutata come elemento rilevante ai fini della decadenza e come valido innesco alla verifica, ma non può costituire, di per sé, l’unico elemento indiziario da cui far derivare la decadenza stessa. La ragione risiede nella prevalenza della sostanza sulla forma, ribadita dalla stessa disposizione, che subordina il beneficio al possesso dei requisiti qualificanti.

Il passaggio decisivo riguarda l’efficacia temporale dell’onere. Il modello EAS è stato predisposto dall’Agenzia delle entrate solo nel settembre 2009, con termine successivamente prorogato. Ne consegue che l’onere non può riguardare l’esercizio oggetto di accertamento, 01/07/2007 – 30/06/2008, come già affermato da Cass. n. 4913 del 19/02/2019 e Cass. n. 36569 del 25/11/2021: diversamente si ricollegherebbe l’efficacia del beneficio a un onere imposto dopo l’epoca in cui del beneficio si è usufruito.

Da tali considerazioni deriva la fondatezza del primo motivo e, nei termini esposti, del terzo: la decadenza dal regime agevolativo va verificata in concreto, a prescindere dal solo dato formale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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