Accertamento sintetico biennale: inammissibile il vizio di omesso esame per la rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 13572 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora la censura non individui un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia, ma si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione delle prove o di una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio deducibile quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, seppure senza dar conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Tale principio si applica anche alla motivazione con cui il giudice tributario di appello valuti la sussistenza del requisito biennale di scostamento richiesto dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per l’accertamento sintetico del reddito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui rideterminava il reddito complessivo su base induttiva, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/73, stante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, dichiarandolo inammissibile per mancato deposito del fascicolo con l’atto impugnato. La Commissione tributaria regionale, adita in appello, accoglieva invece il ricorso, ritenendo illegittima la sanzione dell’inammissibilità e censurando nel merito l’accertamento, in quanto l’Ufficio avrebbe considerato l’incidenza del redditometro solo per l’anno 2008, senza riferimento al 2007. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile in sede di legittimità soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è configurabile solo quando la motivazione su uno o più fatti controversi e decisivi risulti completamente assente, non essendo invece idonea alla cassazione la mera insufficienza della motivazione.
La Suprema Corte ha precisato che il controllo demandato alla sua formulazione concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori, di per sé, non integra il vizio, quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, seppure senza dare conto di tutte le risultanze probatorie, richiamando il principio delle Sezioni Unite e la successiva giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la doglianza dell’Agenzia non individuava un fatto storico effettivamente omesso dal giudice di merito, ma contestava la valutazione compiuta dalla CTR circa la sussistenza del requisito biennale di scostamento richiesto dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Dagli stessi documenti richiamati nel ricorso emergeva, infatti, che l’Ufficio aveva espressamente indicato nell’avviso di accertamento la verifica dello scostamento per gli anni 2007 e 2008.
La censura, pertanto, tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità, risultando perciò inammissibile. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.