Motivazione apparente e rinvio sul riparto degli utili extra bilancio (Cass. civ. Sez. V n. 1954 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza del giudice di rinvio che si limiti ad affermare in modo apodittico l’idoneità degli elementi offerti dal contribuente a invalidare la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, senza esplicitare il percorso logico seguito per giungere a tale esito. La motivazione non soddisfa il minimo costituzionale quando non è possibile ricostruire l’iter argomentativo del giudice. La presunzione di riparto degli utili extra bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale. Il giudice del rinvio, nel rideterminarsi, deve dare ragione specifica della decisione resa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, recuperando maggiori imposte dirette su utili extrabilancio riferibili a una società a ristretta base sociale, imputati alla contribuente in qualità di socia, per il tramite di una ulteriore società partecipata.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR respingeva l’appello dell’ufficio. L’Agenzia ricorreva in cassazione: con ordinanza n. 13841/2021 la Corte disponeva il rinvio al giudice d’appello, enunciando il principio di estensione della presunzione di riparto a tutti i gradi di organizzazione societaria caratterizzati da compagine ristretta. Il giudice di rinvio respingeva nuovamente l’appello e l’Agenzia riproponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è fondato.
La Corte ricorda che la decisione del giudice di rinvio non soddisfa il minimo costituzionale in cui deve consistere la motivazione, integrando violazione dell’obbligo incombente sul giudice allorché non è possibile ricostruire il percorso logico seguito per giungere alla decisione.
Nel caso concreto la motivazione è limitata a un’affermazione apodittica: il giudice di secondo grado si limita a rilevare che, pur operando la presunzione di distribuzione dell’utile occulto tra i soci, gli elementi offerti dal contribuente appaiono idonei a invalidare la ricostruzione operata dall’ufficio. Manca ogni indicazione sulle ragioni di tale idoneità invalidante.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, dovrà decidere la controversia conformandosi al principio di diritto già espresso con l’ordinanza n. 13841/2021 e dare ragione specifica della decisione resa, oltre a liquidare le spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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