Ius superveniens sterilizza le spese per l’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 20146 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, lo ius superveniens costituito dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili, costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione diretta di un estratto di ruolo, quando le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. In tale ipotesi la decisione impugnata, se del caso integrata la motivazione, resta corretta. Il giudice di legittimità può perciò pervenire al rigetto del ricorso anche prescindendo dai profili di inammissibilità e di infondatezza della doglianza, valorizzando in via assorbente l’effetto dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 sulla regolazione delle spese processuali.
Il Fatto
La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, il suo appello avverso la decisione di primo grado. La Regione è rimasta intimata.
La vicenda prende origine dall’opposizione a una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo. La sentenza di accoglimento di tale opposizione è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, con la conseguenza che la controversia davanti al giudice di legittimità prosegue esclusivamente su tale profilo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure e confermata in secondo grado.
La Corte individua la questione giuridica nell’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili, laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.
In conformità con quanto già affermato dalla Corte in un precedente richiamato nel testo, il Collegio ritiene che lo ius superveniens costituisca valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione diretta di un estratto di ruolo — rectius, del suo contenuto — che, in virtù dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Su questa base la Corte, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e di infondatezza della doglianza, ritiene la decisione impugnata corretta, se del caso con motivazione così integrata, e rigetta il ricorso. Il dispositivo dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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