Esenzione IMU agli alloggi sociali: onere probatorio a carico dell’ente (Cass. civ. Sez. V n. 521 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011 non si applica a tutti gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale, ma solo a quelli qualificabili come alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati. Il regime dell’esenzione si distingue da quello della detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo, riferita agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. L’onere di provare la sussistenza dei requisiti oggettivi dell’esenzione grava sull’ente contribuente, che invochi il beneficio. Tale prova è regolata dalle norme del cod. civ. e del cod. proc. civ. e non può ritenersi raggiunta per il solo fatto della mancata contestazione specifica, da parte del Comune, di produzioni che si pongono in radicale contrapposizione.

Il Fatto

Il Comune notificava gli avvisi di accertamento per l’IMU, per gli anni dal 2014 al 2017, relativi a immobili posseduti dall’ente di edilizia residenziale. Il contribuente impugnava gli atti e otteneva l’annullamento in primo grado, decisione poi confermata dalla CTR Lombardia con la sentenza n. 3382/2022.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina dell’esenzione. Il contribuente resisteva con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, nel merito, il rigetto, e riproponeva le eccezioni assorbite: invalidità degli avvisi emessi con tecniche informatizzate, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, non applicabilità delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi, logicamente connessi, che vertono sul requisito oggettivo dell’esenzione. Preliminarmente respinge l’eccezione di inammissibilità: i motivi sono specifici e chiari, e la mancata indicazione dell’art. 2697 cod. civ. non è determinante, perché nel corpo del motivo è chiaramente enunciata la violazione di norma.

Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., la Corte ne esclude un’interpretazione eccessivamente formalistica. Sul punto cita Sez. Un. n. 8950 del 18.03.2022: non è richiesta l’integrale trascrizione degli atti se il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto e segnali la presenza negli atti di merito.

Nel merito, la Corte riafferma che non tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale godono dell’esenzione, ma solo quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008, richiamando a conforto Sez. V n. 14511 del 23.05.2024. Il sistema normativo distingue nettamente le due fattispecie: il comma 2 dell’art. 13 d.l. n. 201 del 2011 disciplina l’esenzione dei fabbricati destinati ad alloggi sociali; il comma 10 riconosce una detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale degli assegnatari degli IACP. Non è quindi sostenibile l’esenzione estesa a ogni immobile dell’ente, prescindendo dalla prova della condizione oggettiva di alloggio sociale.

La prova del requisito grava sul contribuente, trattandosi di invocata esenzione, come confermano Sez. V n. 20971 del 26.07.2024 e Sez. 6-5 n. 21335 del 06.07.2022. La sentenza impugnata ha invece ritenuto raggiunta la prova sulla base delle produzioni del contribuente e del comportamento processuale del Comune. La Corte coglie qui un duplice errore: confonde l’onere dichiarativo, non richiesto per orientamento consolidato (Sez. V n. 23680 del 28.10.2020), con la prova in giudizio; e desume la prova dalla mancata contestazione specifica, dimenticando che, a fronte di una esclusione in radice dell’esenzione, non sussiste alcun onere di specifica contestazione.

Né vale il richiamo alla legge regionale Lombardia n. 16 del 2016, che non impone alcuna esenzione IMU ma prevede solo l’inserimento degli immobili nel sistema regionale dei servizi abitativi, per di più entrata in vigore dopo alcuni degli anni di imposta in contestazione. Ne risulta una palese violazione di legge. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *