Soccombenza virtuale e mediazione: condizione di procedibilità avverata col primo incontro (Cass. civ. Sez. II n. 20170 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 5. È sufficiente che la parte istante abbia proposto la domanda di mediazione e sia comparsa al primo incontro, ricevendo dal mediatore le informazioni sulla funzione e sulle modalità della procedura. La manifestazione del proprio parere negativo sulla possibilità di proseguire non integra il mancato avveramento della condizione. Ne consegue che la compensazione delle spese, fondata sulla soccombenza virtuale reciproca per improcedibilità della domanda, è priva di giuridico fondamento.

Il Fatto

La società condomina aveva impugnato una delibera assembleare, contestando anzitutto la tardiva convocazione dell’assemblea in violazione dell’art. 66 disp. att. cod. civ.. In corso di causa il condominio aveva depositato il verbale di una successiva assemblea che aveva riapprovato tutti i punti all’ordine del giorno, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La società non si era opposta, ma aveva chiesto la condanna della controparte alle spese di lite.

Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, ravvisando una soccombenza virtuale reciproca: del condominio per l’invalidità della delibera impugnata, e della società per l’improcedibilità della domanda, per non essersi avvalsa della procedura di mediazione. La Corte d’appello aveva respinto il gravame. La società ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in cinque motivi tra loro connessi. La Corte concentra l’esame sul terzo e sul quarto, ritenendoli fondati, con assorbimento dei restanti. La Corte d’appello aveva equiparato al mancato avveramento della condizione di procedibilità l’ipotesi in cui il primo incontro di mediazione si concluda senza accordo, valorizzando il dichiarato disinteresse della parte istante.

Il ragionamento del giudice di merito non è corretto. Dal verbale del mediatore risulta che la ricorrente, dopo aver proposto la domanda, aveva partecipato al primo incontro, nel quale il mediatore aveva informato le parti sulla funzione e sulle modalità della mediazione, le aveva ascoltate e, preso atto della dichiarazione di non voler esperire la procedura, aveva dichiarato il tentativo concluso con esito negativo.

La Corte applica il comma 2-bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis, secondo cui, quando l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo. La previsione è ripresa dall’attuale comma 4 dell’art. 5.

Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’onere della parte che intenda agire in giudizio è adempiuto con l’avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro. Ricevute le necessarie informazioni, la parte può liberamente manifestare il parere negativo sulla possibilità di proseguire. Nel caso in esame la ricorrente non si era limitata a depositare la domanda, ma aveva partecipato all’incontro, conclusosi con esito negativo.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché riveda la regolazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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