Volontà negoziale e prescrizione dell’indennità per migliorie: nozione di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 5720 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della volontà degli stipulanti in ordine al contenuto dei negozi inter partes, condotto anche in base al significato letterale delle parole, costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. In sede di legittimità tale accertamento è censurabile solo per vizio assoluto di motivazione o per violazione delle norme ermeneutiche, non potendosi contrapporre una differente interpretazione a quella ritenuta plausibile dal giudice del merito. La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare l’omesso esercizio, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese non è censurabile in cassazione neppure per difetto di motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti, in proprio e quali eredi del de cuius conduttore, convenivano in giudizio i proprietari di un immobile adibito a stabilimento balneare per ottenere il pagamento di un indennizzo per le migliorie apportate in costanza di due contratti di locazione, stipulati nel 1989 e nel 1995.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rigettava quella riconvenzionale dei convenuti. La Corte d’Appello di Ancona, in riforma, dichiarava prescritta la domanda relativa al primo contratto e confermava il rigetto delle ulteriori pretese, compensando per metà le spese. I ricorrenti impugnavano la sentenza con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, con cui si denuncia l’art. 360 n. 5 c.p.c., non ha la struttura del vizio di motivazione: i ricorrenti oppongono all’apprezzamento del giudice d’appello quello del primo giudice, sostanziando una critica della quaestio facti.

Il giudice di merito ha ritenuto che le parti abbiano voluto risolvere il precedente rapporto, sostituendovi un nuovo accordo con funzione ricognitiva delle modifiche apportate dal conduttore. Si tratta di interpretazione plausibile, risultante dal significato letterale delle clausole contrattuali.

Richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 18509/2008, Cass. n. 1646/2014, Cass. n. 13054/2014), la Corte ribadisce che l’accertamento della volontà negoziale è sindacabile solo se la motivazione è talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico, oppure per violazione delle norme ermeneutiche. Non è sufficiente che l’interpretazione prescelta non sia l’unica possibile o la migliore in astratto: basta che sia una delle possibili e plausibili.

Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’inammissibilità del primo. Il terzo motivo, relativo alle spese, è un non motivo: la prima censura non deduce alcun autonomo vizio, ma prospetta la caducazione della statuizione come effetto dell’accoglimento del ricorso. Quanto alla lamentata omessa compensazione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14989/2005, secondo cui la facoltà di compensare rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.

All’inammissibilità seguono la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e l’accertamento dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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