Omessa pronuncia sul reclamo avverso acconto al commissario giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 20169 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e determina la nullità del decreto impugnato l’omessa pronuncia del giudice del reclamo su questioni autonomamente proposte e ritualmente formulate, quali la nullità del provvedimento per mancata instaurazione del contraddittorio e il difetto di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale. La qualificazione data dal giudice al provvedimento come acconto sul compenso finale non lo esonera dall’esame delle domande proposte, poiché la mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, su di esse integra il vizio di omessa pronuncia. Il vizio è rilevabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione del decreto e rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Il Fatto

La vicenda riguarda la determinazione del compenso del commissario giudiziale nell’ambito di un concordato preventivo. Con decreto del 22.12.2008 il Tribunale aveva provveduto alla liquidazione. Successivamente, con decreto del 6.2.2023, lo stesso Tribunale, di propria iniziativa, ha revocato e modificato il precedente provvedimento, accordando al commissario un acconto di € 100.000,00 oltre accessori di legge.

Il commissario ha proposto reclamo avanti la Corte d’Appello, che lo ha rigettato con decreto n. 3090/2023, depositato il 12.10.2023, ritenendolo inammissibile perché rivolto contro un provvedimento a natura provvisoria, non comportante un accertamento definitivo sulla spettanza o sulla misura del compenso. Avverso tale decreto il commissario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente il secondo e il terzo motivo, con precedenza sul primo per ragioni di priorità logica. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del decreto del 6.2.2023, formulata per mancata instaurazione del contraddittorio. Il terzo motivo deduce analogo vizio in relazione al difetto di legittimazione a contraddire del liquidatore giudiziale.

La Corte verifica preliminarmente il rispetto del principio di autosufficienza. Il ricorrente ha allegato e dimostrato di avere prospettato nell’atto di reclamo entrambe le questioni: la nullità processuale derivante dalla revoca d’ufficio del decreto di liquidazione senza contraddittorio e il difetto di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale.

Su entrambe le questioni, osserva la Corte, la Corte d’Appello ha omesso ogni pronuncia. Il giudice del reclamo ha erroneamente ritenuto che l’oggetto del reclamo fosse esclusivamente l’acconto accordato dal Tribunale sul compenso finale, come si legge espressamente nel decreto impugnato.

Tale impostazione è viziata: la mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, sulle questioni autonomamente proposte comporta la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. Ne deriva la nullità del decreto impugnato.

Il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 e 742 cod. proc. civ., rimane conseguentemente assorbito. La Corte accoglie dunque il secondo e il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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