Soci d’opera, prova della subordinazione e specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20439 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non può investire la valutazione del giudice di merito sull’insussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice del gravame. Nelle società di persone il rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci è configurabile in via eccezionale, a condizione che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e che il socio operi sotto il controllo gerarchico di altro socio munito di supremazia. È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che censuri l’omesso esame di una domanda senza riprodurne compiutamente il contenuto nel ricorso e senza indicarne la collocazione processuale. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne il solo omesso esame di un fatto storico e decisivo, non le questioni o le argomentazioni valutative.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato protrattosi per quasi quarant’anni alle dipendenze di una società in nome collettivo, deducendo che la fase intermedia era stata solo formalmente qualificata come apporto di socio d’opera, con mansioni in realtà mai mutate. Domandava il pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’Appello di Catanzaro aveva respinto l’impugnazione, escludendo l’inadeguatezza probatoria circa l’espletamento di attività subordinata nella fase formalmente societaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’applicabilità dell’art. 69, primo comma, d.lgs. n. 276 del 2003. Il motivo è inammissibile: nessun contratto di collaborazione coordinata a progetto risulta stipulato e alcuna allegazione sul punto si rinviene nell’atto introduttivo, che aveva invece prospettato la natura subordinata del rapporto.
Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, nelle società di persone, il rapporto di lavoro subordinato tra società e socio è configurabile in via eccezionale, purché ricorrano due condizioni: che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e che il socio operi sotto il controllo gerarchico di altro socio munito di supremazia (Cass. n. 23129 del 2010; Cass. n. 3650 del 1994).
La Corte rileva che il richiamo alla giurisprudenza sul cumulo delle posizioni non è del tutto confacente alla specie, dove si sosteneva la sostanziale simulazione del rapporto subordinato a fronte dell’apparente posizione di socio. Parimenti non pienamente pertinente è il riferimento alla giurisprudenza sull’associazione in partecipazione (Cass. n. 25221 del 2020), poiché la distinzione tra i due contratti è indagine di merito.
Il punto decisivo è che la valutazione sull’insussistenza dell’eterodirezione è sottratta al sindacato di legittimità. La Corte d’Appello ha escluso in fatto gli elementi costitutivi della subordinazione e, conseguentemente, anche la simulazione prospettata. Quanto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio concerne solo l’omesso esame di un fatto storico, non le argomentazioni valutative, e non è deducibile avverso la sentenza d’appello che confermi quella di primo grado sulla medesima ricostruzione.
Il quarto motivo, relativo alle differenze retributive, è anch’esso inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 cod. proc. civ.: la domanda non è compiutamente riprodotta né è verificabile la sua riproposizione in appello. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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