Il datore di lavoro non risponde per il fatto degli ausiliari se è mero adiectus solutionis causa (Cass. civ. Sez. 3 n. 10720 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della responsabilità del debitore per il fatto dell’ausiliario, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., è che l’attività dell’ausiliario sia inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio facente capo al debitore stesso. Ove, invece, il debitore si avvalga di un terzo per l’adempimento della propria obbligazione, il terzo ha, di regola, la posizione di mero adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni o rapporti diretti con il creditore. Ne consegue che l’ente pubblico non è responsabile ex art. 1228 cod. civ. dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte a titolo personale dai propri dipendenti, ancorché ne sia prevista l’estinzione mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, non essendo l’ente parte del rapporto obbligatorio.
Il Fatto
Una società finanziaria conveniva in giudizio un Comune, nonché due suoi dipendenti, chiedendo la declaratoria di responsabilità contrattuale dell’ente per fatto degli ausiliari e la condanna in solido al pagamento delle somme dovute per l’inadempimento di quattro contratti di finanziamento, stipulati con i dipendenti ed estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento al datore di lavoro. Il Comune aveva rilasciato atti di benestare sui contratti notificati.
Il Tribunale rigettava la domanda proposta contro l’ente, ma la Corte d’Appello, accogliendo il gravame della società, affermava la responsabilità del Comune ex art. 1228 cod. civ., estendendo la condanna al pagamento in solido. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente accolto l’istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente, ravvisando la non imputabilità dell’errore bloccante al depositante. È stato valorizzato il principio per cui, ove il rifiuto del deposito telematico dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici per “errore fatale”, con indicazioni mute e generiche, non vi è spazio per un’indagine circa l’imputabilità dell’errore, essendo lo stesso già di per sé causa non imputabile. I rimedi a disposizione della parte sono alternativi: l’istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito.
Nel merito, la Cassazione ha rilevato che i primi due motivi di ricorso sono fondati. Il finanziamento risulta stipulato direttamente dal dipendente con la società, sicché il dipendente – e non l’ente – è parte del rapporto obbligatorio. Il Comune, avendo rilasciato il benestare e provvedendo al pagamento delle rate, si è inserito nell’esecuzione come mero adiectus solutionis causa, non già come debitore che si avvalga dell’opera di terzi nell’adempimento della propria obbligazione.
La Corte ha escluso che sussistano i presupposti della responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 cod. civ., richiamando il principio per cui il terzo incaricato del pagamento resta estraneo ai rapporti tra debitore e creditore, salva l’ipotesi di specifici accordi negoziali con il creditore o di contratto a favore di terzo.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, decidendo nel merito, la domanda della società nei confronti del Comune è stata rigettata, con condanna alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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