Sostituzione di dirigente medico non integra mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17958 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non configura svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria: non trova quindi applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la speciale indennità cd. sostitutiva. Non rileva, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi, o di dodici se prorogato, per l’espletamento della procedura di copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, dunque, inapplicabile l’art. 36 Cost. Il termine contrattuale svolge una mera funzione sollecitatoria e il suo superamento non legittima la rivendicazione dell’intero trattamento economico del dirigente sostituito.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico, ha chiesto il pagamento di differenze retributive per l’incarico di Direttore Responsabile di Unità Operativa Complessa, svolto in modo continuativo dal 2010 al 2018. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione.
Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, imperniati sulla pretesa di una retribuzione proporzionata alle funzioni di fatto espletate e sulla denunciata iniquità della disciplina collettiva delle sostituzioni. La struttura sanitaria si è difesa con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, muovendo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione del dirigente medico non integra mansioni superiori, perché si colloca nel ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. e l’esclusione del trattamento accessorio del sostituito.
Il Collegio ha richiamato l’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, che colloca la dirigenza sanitaria in un unico ruolo distinto per profili professionali, e l’art. 15 ter, comma 5, del medesimo decreto, che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 2103, comma 1, cod. civ. alle sostituzioni. Trova invece applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che demanda alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti e fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Quanto alla durata, la Corte ha osservato che l’art. 18, comma 7, CCNL 2000 ha ribadito che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori, prevedendo una speciale indennità solo per le sostituzioni protratte oltre sessanta giorni. Il termine di sei mesi, prorogabile a dodici, previsto dal comma 4, svolge una funzione meramente sollecitatoria: il suo superamento non legittima la pretesa dell’intero trattamento economico del sostituito, impedita dall’onnicomprensività e dall’incipit del comma 7.
La Corte ha confermato l’orientamento espresso da Sez. L n. 4153 del 2022 e Sez. L n. 2875 del 2024, richiamando anche Sez. L n. 21565 del 2018, e ha ritenuto superato l’indirizzo difforme di Sez. L n. 13809 del 2015. Il richiamo a Sez. L n. 34541 del 2019 è stato giudicato privo di pregio.
La quarta censura, fondata sugli artt. 2041 e 2042 cod. civ., è stata dichiarata inammissibile, esistendo un rimedio specifico per la prestazione di fatto. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per genericità, non essendo sindacabile nel merito il contenuto della contrattazione collettiva secondo parametri equitativi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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