Distanze legali: la nozione di costruzione comprende ogni manufatto stabile (Cass. civ. Sez. II n. 20561 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si esaurisce in quella di edificio, ma comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato che presenti i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica. Il richiamo ai soli edifici contenuto nel regolamento locale non vale a restringere l’ambito di applicazione della disciplina delle distanze, poiché i regolamenti locali possono prescrivere distanze maggiori rispetto a quelle del codice civile, ma non incidono sul concetto di costruzione. La domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio è inammissibile quando mira a consolidare una situazione di fatto illegittima ed è comunque priva del presupposto dell’interclusione. Il sindacato di legittimità non può risolversi in una revisione del convincimento del giudice di merito.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo rustico convenne in giudizio i titolari del terreno confinante per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, alterato dalla edificazione di un muro di fabbrica posto a sostegno di un terrapieno artificiale e realizzato in violazione delle distanze legali. I convenuti proposero domanda riconvenzionale, subordinata all’accoglimento della principale, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo attoreo.

Il Tribunale di Savona, all’esito di una C.T.U., rigettò la domanda attorea. La Corte d’appello di Genova, accogliendo il gravame, condannò gli appellati a demolire o arretrare a distanza regolamentare di sei metri dal confine l’opera contestata, ritenendo applicabile la disciplina delle distanze del P.R.G. comunale e qualificando il muro come costruzione in senso tecnico-giuridico. Dichiarò inoltre inammissibile la domanda di servitù coattiva. I soccombenti ricorsero per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 873 c.c. in relazione all’art. 812 c.c. e agli artt. 10 e 22.2 del P.R.G. del Comune, sostenendo che le norme regolamentari si riferirebbero ai soli edifici ad uso abitativo e che, per il principio della prevenzione, il muro dovrebbe ritenersi legittimo.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il parametro regolamentare Dc (distanza dai confini) si estende a qualsiasi costruzione ovvero a qualsiasi opera non completamente interrata con caratteristiche di stabilità, solidità e immobilizzazione rispetto al suolo. La nozione di edificio è contenuta in quella di costruzione, come emerge dalla definizione di beni immobili dell’art. 812, comma 1, c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la nozione di costruzione non si limita a quella di edificio ma si estende a ogni manufatto non completamente interrato, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera, come ricordato da Sez. II n. 345 del 2024, Sez. II n. 23856 del 2018 e Sez. II n. 27399 del 2014. I regolamenti locali possono prevedere solo distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche, ma non limitare il concetto di costruzione ai soli manufatti abitativi.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1051 c.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile la domanda di servitù coattiva. Il motivo è inammissibile, avendo comunque i giudici di merito escluso nel merito la sussistenza dei presupposti, in primis l’interclusione del fondo, inserito in un piano di miglioramento fondiario con aree accessibili dalla pubblica via o da strade vicinali.

Il terzo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata percezione delle risultanze istruttorie, è pure inammissibile perché si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. La valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, come affermato da Sez. Un. n. 24148 del 2013 e Sez. Un. n. 20867 del 2020; il travisamento della prova è censurabile solo alle condizioni indicate da Sez. I n. 9507 del 2023, non ricorrenti nella specie. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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