Doppia conforme e vizi di legittimità: il ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 4967 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme di merito, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012, preclude la proposizione del motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità sostanziale. La censura che denunci la violazione di norme processuali è inammissibile se non prospetta anche il concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito. Il giudice del merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente ogni istanza istruttoria, potendo la superfluità dei mezzi non ammessi desumersi implicitamente dal complesso delle argomentazioni della sentenza.

Il Fatto

La società conveniva in giudizio l’odierno ricorrente, chiedendo il rilascio di un immobile concessole in uso temporaneo e oneroso mediante più contratti, l’ultimo dei quali scaduto senza restituzione. Il ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della controparte, assumendo che il bene non fosse di proprietà della stessa, e contestava nel merito la pretesa.

Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello respingeva il gravame, confermando la condanna al rilascio e al pagamento delle somme residue e dei canoni mensili d’uso. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame di fatti storici decisivi, la nullità del giudizio d’appello per violazione del contraddittorio e la mancata ammissione delle prove richieste.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in ciascuno dei tre motivi. Sul primo motivo, relativo all’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la Suprema Corte rileva anzitutto che, essendo stata proposta l’impugnazione avverso una sentenza del 5 settembre 2017, trova applicazione ratione temporis l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale preclude il motivo in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le rationes decidendi dei due gradi siano tra loro diverse.

La Corte precisa che l’ipotesi di doppia conforme ricorre non solo quando le decisioni siano integralmente corrispondenti, ma anche quando siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori. L’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 non è preclusiva, avendo effetto dal 28 febbraio 2023 e applicandosi ai soli procedimenti pendenti a tale data.

Nel merito della censura, il fatto storico addotto — l’estraneità della controricorrente rispetto al bene — risulta esaminato dal giudice d’appello, che ne ha escluso la rilevanza. La doglianza si risolve nella contestazione del principio di diritto applicato, secondo cui chi agisce per il rilascio di un bene dato in godimento non è tenuto a dimostrare la qualità di proprietario: la legittimazione a concedere in locazione presuppone la mera disponibilità del bene, rilevando la titolarità del diritto reale solo nei rapporti interni tra le parti. Ne segue l’inammissibilità per difetto di specificità, non potendosi demandare alla Corte la ricerca della norma o dei passaggi della sentenza da contrastare.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che ricorra la figura della sentenza a sorpresa, ipotesi confinata alla rilevazione d’ufficio di una questione non sottoposta al contraddittorio. Il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali controdeduzioni gli sarebbero state impedite: la denuncia di un vizio processuale non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente arrecato al diritto di difesa.

Sul terzo motivo, pur soddisfatto l’onere ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., la Corte rileva che la doglianza investe una presunta carenza di motivazione sull’istanza istruttoria, mentre nella specie ricorre una motivazione implicita: la superfluità dei mezzi non ammessi può desumersi dal complesso delle argomentazioni della sentenza. Il motivo è quindi inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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