Inammissibile il ricorso che non attacca la ratio decidendi sul merito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20560 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di atti impositivi relativi a tributi periodici, il ricorso per cassazione che denunci esclusivamente il vizio di motivazione dell’avviso di pagamento è inammissibile quando la sentenza impugnata non si sia arrestata a tale profilo, ma abbia deciso il merito della pretesa tributaria sulla base di una ratio decidendi autonoma rimasta estranea alle censure. Il giudice di legittimità non può riesaminare la doglianza sulla motivazione se essa risulta superata dalla statuizione di merito, non attaccata dal ricorrente. L’eccezione di giudicato esterno prospettata dalla parte controricorrente, fondata sul passaggio in giudicato di una decisione relativa a diversa annualità, è infondata quando la sentenza invocata non si sia pronunciata, in via principale, sui profili di merito comuni.

Il Fatto

Il Comune di Forio impugna la sentenza della C.T.R. della Campania che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da una società alberghiera, avverso la sentenza di rigetto della C.T.P. di Napoli, ha dichiarato dovuta la quota variabile della TARI per l’anno 2019 nella misura del 50%, per due strutture alberghiere.

Il giudice di appello, richiamato l’orientamento di legittimità sull’efficacia vincolante del giudicato esterno nelle imposte periodiche, ha dato atto dell’intervenuta pronuncia della C.T.R. Campania relativa alla TARI 2018 e, affermando di conformarsi a quella decisione sul difetto di motivazione dell’avviso, ha ridotto la quota variabile ai sensi dell’art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013. Il Comune ricorre per cassazione; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000 e 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, sostenendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto non motivato l’avviso di pagamento relativo alla TARI 2019, nonostante esso indicasse i criteri di calcolo della quota variabile.

In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla controricorrente, che dalla definitività della decisione relativa alla TARI 2018 — divenuta tale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata il 19 ottobre 2021 — ricavava l’esistenza di un accertamento vincolante anche per il 2019. L’eccezione è infondata. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’efficacia espansiva del giudicato opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere stabile o tendenzialmente permanente, e non rispetto ai fatti variabili da periodo a periodo.

La Sezione richiama quindi il principio secondo cui, in materia di TARSU, l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento privo di durevolezza, sicché la parte non può invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità.

Nel merito dell’impugnazione, il motivo è inammissibile. La doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, pur contenendo errori giuridici, non si ferma all’affermazione del difetto di motivazione dell’avviso, ma decide sul merito della pretesa tributaria. La decisione, pur dichiarando di volersi uniformare alla sentenza relativa al 2018, conclude che la quota variabile debba ridursi al 50%, senza chiarire se ciò dipenda dalla stagionalità dell’attività o dalla contrazione generalizzata del servizio disciplinata dall’art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013. Essa fonda la riduzione sulla distinzione tra riduzioni tariffarie tecniche, che spettano ope legis, e riduzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, subordinate alla previsione del regolamento comunale e a specifica domanda del contribuente.

Tale ratio decidendi, osserva la Corte, non è stata in alcun modo attaccata dal ricorso, che si è limitato a contestare la ritenuta inadeguatezza della motivazione dell’avviso, questione peraltro superata dalla decisione di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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