Rinuncia al ricorso: no al raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 7023 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente, il giudizio è dichiarato estinto e non vi è luogo a provvedere sulle spese. Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura è collegata ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Il fallimento di una società in liquidazione ha proposto azione revocatoria, sotto diversi profili, nei confronti di una banca e di una compagnia assicurativa, in relazione a un pegno costituito a garanzia dei debiti della società debitrice verso la banca.

Il tribunale ha accolto la domanda, qualificando il pegno come regolare. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello della banca, confermando la decisione di primo grado e ritenendo non ostativa la disciplina dell’art. 4 d. lgs. n. 170/2004. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal fallimento con controricorso. Nelle more, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., notificata al controricorrente, che ha depositato accettazione della rinuncia, anche in ordine alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e che il controricorrente ha depositato in data 19 febbraio 2025 accettazione della rinuncia, anche con riguardo alle spese. Su questa base dichiara estinto il giudizio e afferma che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il nucleo argomentativo riguarda il raddoppio del contributo unificato. La Corte esclude che la misura trovi applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera, infatti, nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Il percorso è di ordine sistematico: la disposizione introduce una misura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, connotata da funzione di dissuasione delle impugnazioni non meritevoli di esame. Da tale natura deriva il divieto di interpretazione estensiva o analogica. L’ambito applicativo resta perciò circoscritto ai casi espressamente indicati, tra i quali non rientra la rinuncia al ricorso.

La Corte richiama a sostegno i propri precedenti Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 13636/2015, che confermano la lettura restrittiva dell’istituto. La conseguenza processuale è la declaratoria di estinzione del giudizio, senza condanna alle spese e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Il principio assume rilievo pratico per la definizione dei giudizi di legittimità: la rinuncia accettata dalla controparte chiude il processo in via autonoma e non produce gli effetti sanzionatori collegati alla soccombenza o all’inammissibilità dell’impugnazione. La misura premiale prevista dal comma 1-quater resta ancorata ai soli esiti tipici ivi contemplati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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