Prova scritta del contratto di agenzia e onere di allegazione documentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20681 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La forma scritta ad probationem del contratto di agenzia, richiesta dall’art. 1742 cod. civ., non può ritenersi superata dalla corresponsione di provvigioni, dal rilascio del CUD o dalla mancata contestazione dei fatti. L’accertamento del rapporto e dei suoi elementi essenziali minimi costituisce il presupposto indefettibile delle pretese di pagamento dei compensi. Il ricorrente che non trascrive né richiama i documenti posti a fondamento del motivo non assolve gli oneri di allegazione ed incorre nella inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto la società davanti al Tribunale di Benevento chiedendo il pagamento di compensi vari maturati quale agente di commercio. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28.03.2023, aveva confermato la decisione.

Il giudice di appello aveva ritenuto non provato per iscritto il rapporto di agenzia, come prescritto dall’art. 1742 cod. civ., e non provate le prestazioni asseritamente svolte in favore del proponente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 1748, 1749 e 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che il rapporto dovesse ritenersi provato dalla corresponsione di provvigioni per lungo tempo, documentata da fatture e dal rilascio del CUD, oltre che dalla mancata contestazione di tali fatti.

Il motivo è privo di pregio. Gli elementi indicati non consentono di superare gli oneri che gravano sulla parte rispetto alla forma scritta ad probationem imposta dall’art. 1742 cod. civ., da intendersi riferita a tutti gli elementi del rapporto: obblighi, compensi provvigionali e ogni altra pattuizione essenziale.

La Corte rileva un difetto ulteriore e decisivo: il ricorrente non trascrive nemmeno i documenti invocati, così precludendosi la possibilità di evidenziare la risultanza degli elementi essenziali minimi del rapporto. La censura si risolve dunque in un inammissibile tentativo di rivalutazione del materiale probatorio.

Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. per il mancato riconoscimento del diritto a compensi e rimborso spese. Anche questa censura è inammissibile, perché non trascrive né richiama i contratti asseritamente conclusi grazie all’opera dell’agente, né le spese sostenute.

Il Collegio osserva che il difetto di accertamento del rapporto in essere tra le parti costituisce il presupposto indefettibile delle pretese avanzate. La declaratoria di inammissibilità del ricorso travolge ogni ulteriore profilo. Le spese sono liquidate secondo soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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