Capitalizzazione del trattamento integrativo ed effetto estintivo: irrilevanza del giudicato sulla perequazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12646 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, anche per il personale bancario già iscritto a regimi esonerativi, determina l’effetto estintivo della prestazione periodica, con la conseguenza che restano assorbite tutte le componenti del trattamento, ivi incluse le differenze per quote perequative riconosciute da un precedente giudicato. L’adesione alla capitalizzazione non richiede una specifica rinuncia ai diritti oggetto di giudicato, operando l’estinzione ex lege per effetto della trasformazione della prestazione. La pretesa del pensionato che, dopo la capitalizzazione, agisca per la condanna al pagamento di somme mensili a titolo di differenze sul trattamento integrativo è infondata, poiché il diritto alla prestazione periodica è venuto meno e la domanda investe il trattamento pensionistico interessato dal solo meccanismo legale di perequazione, non i criteri di calcolo della somma capitalizzata.
Il Fatto
I ricorrenti, pensionati già dipendenti del Banco di Napoli, avevano ottenuto dal Pretore di Napoli una sentenza, confermata in appello e in Cassazione, che riconosceva il diritto alla perequazione automatica della pensione integrativa per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996, ossia fino alla data della c.d. capitalizzazione del trattamento. Successivamente, essi convenivano in giudizio la banca e il Fondo pensioni per ottenere la condanna al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate dopo tale capitalizzazione, assumendo l’inadempimento dell’obbligo nascente dal giudicato. La Corte d’appello di Napoli rigettava le domande e i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, articolando nove motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel trattare congiuntamente i motivi di ricorso, ha preliminarmente richiamato i precedenti costituiti dalle ordinanze nn. 18383 e 18384 del 2022 e n. 25034 del 2023, che avevano già chiarito l’oggetto del contenzioso e gli effetti della capitalizzazione. Il Collegio ha precisato che la domanda dei pensionati non concerneva i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione, ma investiva il trattamento pensionistico interessato dal meccanismo legale di perequazione, per un periodo successivo alla stessa capitalizzazione.
La Corte ha quindi ribadito che, a seguito della privatizzazione degli enti pubblici creditizi e del d.lgs. n. 357 del 1990, il trattamento integrativo era stato esternalizzato mediante l’istituzione del Fondo pensione complementare. L’adesione alla capitalizzazione, disciplinata dallo Statuto del Fondo, ha comportato l’estinzione del diritto alla prestazione periodica, assorbendo anche la quota perequativa oggetto del precedente giudicato. L’effetto estintivo opera ipso iure, senza necessità di una manifestazione di volontà abdicativa del pensionato.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del giudicato, alla interpretazione della volontà delle parti e alla natura vessatoria delle clausole di adesione, valorizzando la circolare della banca che escludeva la riserva di contenzioso futuro. Ha infine dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso dei soli ricorrenti che avevano raggiunto una conciliazione nelle more del giudizio, rigettando nel merito il ricorso degli eredi dell’altro pensionato, con compensazione delle spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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