L’indennità chilometrica degli operai idraulico-forestali va calcolata secondo il CCNL di diritto privato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11428 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 non trova diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo una disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che non preclude l’efficacia delle disposizioni della contrattazione collettiva di diritto privato. La qualificazione del rapporto di lavoro in termini di pubblico impiego contrattualizzato non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato per gli aspetti inerenti all’inquadramento, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico, esclusa l’operatività del contratto collettivo stipulato con l’ARAN per la disciplina dell’acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, regolata dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale e accoglieva la domanda proposta dal lavoratore, dipendente dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) della Puglia, inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4, volta a ottenere la condanna dell’Agenzia a corrispondere l’indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva non correttamente liquidata.
La Corte territoriale riteneva applicabile il CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, escludendo che l’ARIF fosse annoverabile tra le pubbliche amministrazioni soggette alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010. Interpretava la normativa contrattuale nel senso che l’ammontare dell’indennità chilometrica dovesse essere determinato secondo il punto A dell’accordo sindacale del 4.5.2011 – con computo della minor distanza tra il posto di lavoro e la residenza del lavoratore – e non secondo il punto B, come preteso dall’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato i quattro motivi di ricorso, tutti relativi alla violazione e falsa applicazione di norme di legge e della contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Regione Puglia. In particolare, l’Agenzia ricorrente eccepiva l’applicabilità del CCNL stipulato con l’ARAN e il contrasto del riconoscimento dell’indennità con i vincoli di contenimento della spesa pubblica.
Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la norma di cui all’art. 6, comma 12, l. n. 122/2010 non ha diretta applicazione alle Regioni, ma costituisce soltanto una disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, inserita nella determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi di spesa che le Regioni devono conseguire. Tale norma, pertanto, non preclude l’efficacia della disposizione del contratto collettivo.
Il secondo motivo è stato parimenti infondato, alla luce del principio per cui la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato, dovendosi intendere tale applicazione strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico previsto. Tale applicazione è, invece, esclusa per la disciplina dell’acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, per la quale prevalgono le regole comuni del lavoro privatizzato e, in particolare, l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché le censure dell’Agenzia si risolvevano nella prospettazione di una interpretazione della disciplina contrattuale alternativa a quella accolta dalla Corte territoriale, che è stata ritenuta congrua sul piano logico e giuridico: l’indennità chilometrica è dovuta nell’ipotesi ordinaria in cui il lavoratore raggiunge il posto di lavoro con il proprio mezzo, coprendo la distanza dalla propria residenza, e la disciplina di cui al punto A dell’accordo del 4.5.2011 continuava a trovare applicazione ratione temporis, non essendo ancora operativa la nuova disciplina di cui al punto B, differita a una successiva intesa.
Nota della Redazione
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