Prova del rispetto della clausola di contingentamento a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4634 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato per la causale della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, la clausola di contingentamento prevista dalla contrattazione collettiva in attuazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 costituisce l’unico presupposto di legittimità dell’assunzione, non essendo necessaria l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito. L’onere della prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare il mancato superamento del limite. È sufficiente che il lavoratore deduca l’avvenuto superamento della percentuale per far scattare l’onere probatorio della società.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva assunto il lavoratore a tempo determinato nel periodo dal 18 agosto al 30 settembre 2000, invocando la necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie. Il lavoratore aveva impugnato il termine, chiedendone la declaratoria di nullità per mancata indicazione del nominativo del dipendente sostituito.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima la causale contrattuale e non necessaria l’indicazione nominativa. Ha inoltre escluso che la questione relativa alla clausola di contingentamento fosse stata prospettata con sufficiente specificità in primo grado. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto il primo motivo. Richiamando consolidati precedenti, ha ribadito che la causale relativa alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, prevista dalla contrattazione collettiva, è legittima e non richiede l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito. La clausola non parla di sostituzione di dipendenti assenti ma individua il periodo in cui l’autorizzazione opera, considerando la necessità sempre sussistente.
I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la mera insufficienza della motivazione. Quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione, il ricorrente non ha rispettato l’onere di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., omettendo di trascrivere e localizzare gli atti processuali su cui fondava la censura.
Il quarto motivo è stato invece accolto. Pur rubricato come omesso esame di fatto decisivo, esso censurava in realtà la violazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio e in tal senso è stato riqualificato. La Corte ha richiamato il principio per cui l’onere di provare l’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine.
Tale onere non subisce deroga neppure quando abbia ad oggetto fatti negativi, poiché il lavoratore, a differenza del datore, è privo della disponibilità dei dati sul numero dei dipendenti. È quindi sufficiente la deduzione del superamento della percentuale per far scattare l’onere probatorio della società. La Corte d’appello, giudicando inidonea tale deduzione in assenza di ulteriori allegazioni, non si è attenuta a tali principi.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito la questione del rispetto della clausola di contingentamento, con onere della prova a carico della società datrice.
Nota della Redazione
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