Aggravamento libertà vigilata richiede motivazione su particolare gravità della trasgressione (Cass. pen. Sez. 5 n. 16854 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione sostituisce la libertà vigilata con l’assegnazione a una casa di lavoro, ai sensi dell’art. 231, primo comma, cod. pen., richiede una motivazione specifica che dia conto dei presupposti legittimanti l’aggravamento. In particolare, in presenza di un’unica nuova trasgressione, il giudice deve chiarire se questa sia stata qualificata come violazione di particolare gravità ovvero se ricorra l’ipotesi della ripetizione della medesima violazione. Il giudice del rinvio che si limiti a prendere atto della commissione di un ulteriore reato, senza operare tale verifica, disattende il mandato rescindente e la sua ordinanza è nulla per violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rigettava nuovamente il reclamo proposto dal condannato avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l’aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicando la più afflittiva misura dell’assegnazione a una casa di lavoro. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva già censurato l’ordinanza originaria per l’insufficienza motivazionale in ordine ai presupposti dell’aggravamento. Avverso la nuova ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 626 e 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 216 e 231 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando come il Tribunale di sorveglianza avesse nuovamente disatteso il mandato impartito dalla sentenza rescindente. La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 231, primo comma, cod. pen. prevede un regime differenziato per l’aggravamento della libertà vigilata. La regola generale consente al giudice di aggiungere la cauzione di buona condotta in caso di trasgressione degli obblighi imposti; solo in via eccezionale, qualora la trasgressione sia di particolare gravità, ovvero si ripeta, o ancora in caso di mancata prestazione della cauzione, è consentita la sostituzione della misura con l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.
Proprio con riferimento a tale quadro normativo, la sentenza rescindente aveva individuato un deficit motivazionale nell’ordinanza originaria, non avendo il giudice di merito precisato se l’ulteriore reato indicato fosse stato valorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni o qualificato come violazione “particolarmente grave”, né se la libertà vigilata fosse stata effettivamente eseguita. Nel giudizio di rinvio, invece, il Tribunale si era limitato a dare atto della commissione di un nuovo reato, facendone discendere in modo automatico l’aggravamento della misura, senza compiere alcuna delle verifiche richieste.
La Corte ha quindi censurato tale approccio, ribadendo che la mera commissione di un ulteriore reato non è, di per sé sola, sufficiente a giustificare l’applicazione della misura più afflittiva in assenza di una motivazione che dimostri la ricorrenza dei presupposti legittimanti, ossia la particolare gravità della trasgressione o la ripetizione della medesima. La mancata ottemperanza al decisum rescindente integra un’ipotesi di violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio che si conformi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.