Imposta pubblicità, tassabile la superficie di ciascuna impresa su pannello unico (Cass. civ. Sez. V n. 20902 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 individua il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione diretta a promuovere la domanda di beni o servizi e a migliorare l’immagine aziendale, in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione. Ne consegue che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari concernenti diverse aziende collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Le circolari ministeriali interpretative di norme tributarie non costituiscono fonte di diritto e non vincolano il giudice. La parte appellante soccombente non può essere condannata alle spese di lite in favore di una parte non costituita.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità notificava a una società contribuente un avviso di accertamento, calcolando il tributo come sommatoria delle superfici delle singole pre-insegne collocate su un unico impianto pubblicitario.

La contribuente impugnava l’atto e la C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo che l’imposta dovesse essere commisurata all’impianto nel suo complesso. La C.T.R. del Veneto rigettava l’appello della concessionaria, richiamando la tesi del MEF espressa nella circolare n. 19899/2014, secondo cui il gruppo segnaletico va considerato unitariamente a prescindere dal numero di messaggi contenuti. La concessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui le circolari dell’Agenzia delle entrate esprimono un parere non vincolante per gli uffici, per il contribuente, per l’autorità che le ha emanate e per il giudice, non costituendo fonte di diritto ma attività interna alla pubblica amministrazione, inidonea a incidere sul rapporto tributario.

Nel merito, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il presupposto impositivo è individuato nel mezzo pubblicitario, in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione. Pertanto, in presenza di più messaggi riferibili a distinte aziende su un unico pannello, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto cumulativo.

Tale conclusione si fonda su una interpretazione sistematica degli artt. 7 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993: la solidarietà tributaria del soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio trova giustificazione razionale nel legame indissolubile tra “mezzo” e “messaggio” individuato come fondamento del presupposto d’imposta.

La Corte rileva che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio e deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene fondato: la parte appellante soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di una parte non costituita. In sede di rinvio i giudici provvederanno anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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