Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza nella revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 20901 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non indichi in modo puntuale gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, con precisazione della loro collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, della provenienza e dell’avvenuta acquisizione o produzione, è inammissibile per difetto di autosufficienza. La censura che investe l’interpretazione del contratto deve indicare i canoni legali di ermeneutica asseritamente violati, poiché l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c. o per vizio di motivazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e non consente la rivalutazione delle prove e delle risultanze processuali già esaminate dal giudice del merito.
Il Fatto
La vicenda origina dall’azione revocatoria proposta dalla creditrice nei confronti del debitore e della società acquirente di un immobile. La creditrice deduceva di essere titolare di un credito accertato in sede monitoria e di aver appreso che il bene, già oggetto di procedura esecutiva, era stato alienato alla società. Il Tribunale di Verona accolse la domanda e dichiarò l’inefficacia della compravendita.
La Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame, confermando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’art. 2901 c.c. Il debitore alienante propose allora ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sull’asserita natura di vendita di cosa altrui del preliminare e sull’insussistenza del depauperamento patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice dell’appello, il ricorrente si limita a riproporre in termini di mera contrapposizione la tesi difensiva non accolta, ribadendo censure già svolte in sede di merito. Il ricorrente pone a base del ricorso atti ed emergenze del giudizio di merito senza fornire le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione.
Il vizio è di natura processuale. La Corte richiama il principio per cui il ricorso deve essere costruito in modo da rendere possibile l’esame degli atti richiamati, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte e dell’avvenuta acquisizione o produzione. Il difetto anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e dalle Sezioni Unite n. 7701 del 2016.
Sotto altro profilo, con riferimento al primo motivo, il ricorrente non deduce nemmeno i criteri legali di interpretazione del contratto asseritamente violati. La Corte ribadisce che l’interpretazione è riservata al giudice del merito e che il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico seguito dal giudice di merito.
Emerge così che il ricorrente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi alla Corte di legittimità. Solo al giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee. Il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 6.200,00. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.