La scissione societaria in stato di decozione integra bancarotta per distrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 837 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la scissione societaria che, pur formalmente lecita e rispettosa della normativa civilistica, sia stata posta in essere quando la società versava già in stato di decozione e si riveli, avuto riguardo alla concreta situazione debitoria, strumentale al depauperamento del patrimonio e pregiudizievole per le ragioni dei creditori. La liceità dell’operazione va valutata in relazione ai suoi effetti sulla garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., non essendo le garanzie previste dagli artt. 2506 e segg. cod. civ. sufficienti a escludere di per sé un danno o un pericolo per le ragioni creditorie. La responsabilità solidale della società beneficiaria, nei limiti del patrimonio netto ricevuto, risulta frustrata quando i beni trasferiti siano stati successivamente alienati e i relativi proventi non siano rimasti nella disponibilità della beneficiaria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il ricorrente, quale amministratore unico di una società poi fallita, responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di autoriciclaggio, dichiarando invece estinto per prescrizione il reato tributario contestato. L’imputato aveva posto in essere una scissione societaria, trasferendo parte del patrimonio alla società beneficiaria, anch’essa a lui riconducibile, comprendente due autovetture di lusso, successivamente rivendute con confluenza dei proventi in altre società riferibili al medesimo soggetto. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale per insussistenza della condotta distrattiva, la legittimità della scissione e la conseguente insussistenza del reato di autoriciclaggio per difetto del reato presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, ma ha rilevato d’ufficio l’intervenuta prescrizione del reato di autoriciclaggio, maturata il 23 marzo 2024, prima della sentenza di appello. La fattispecie, punita con la pena massima di cinque anni e quattro mesi, comporta un termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, decorso dalla consumazione del reato risalente al 18 luglio 2016. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024 e delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, la Corte ha precisato che la declaratoria di prescrizione prevale agli effetti penali quando le doglianze articolate nei motivi di ricorso risultano infondate e non prospettano alcuna possibilità di esito assolutorio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso profili di aspecificità solo apparenti, rilevando che l’operazione di scissione fu perfezionata il 21 dicembre 2015, quando la società versava già in pieno stato di decozione, con un indebitamento superiore a tre milioni di euro. L’atto finale aveva trasferito alla beneficiaria anche un’autovettura Porsche, acquistata pochi giorni dopo l’approvazione del progetto di scissione, non contemplata nel progetto originario. Entrambe le vetture, del valore complessivo di euro 115.000, furono cedute dalla beneficiaria pochi mesi dopo la scissione a prezzi inferiori, e le somme confluirono, senza causale giustificativa, nelle disponibilità di altre società riconducibili all’imputato ovvero furono oggetto di prelievi diretti.
La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la bancarotta per distrazione può configurarsi anche in presenza di atti formalmente leciti quando, considerata la concreta situazione debitoria, l’operazione si riveli strumentale al depauperamento del patrimonio. Ha citato Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020 e Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, affermando che la dismissione non richiede necessariamente un corrispettivo irrisorio, essendo sufficiente che l’atto esponga a pericolo le ragioni creditorie. Nel caso di specie, la possibilità di agire verso la beneficiaria risultava frustrata dalla successiva alienazione delle vetture e dalla circostanza che i proventi non erano rimasti nella sua disponibilità, configurandosi un depauperamento già realizzato e non una mera esposizione al rischio.
Il secondo motivo è stato rigettato per genericità, non avendo il ricorrente indicato elementi concreti a sostegno dell’asserita insussistenza del pregiudizio con riguardo ai beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, non rinvenuti dal curatore. Il terzo motivo, fondato sulla medesima prospettazione della insussistenza del reato presupposto, è stato conseguentemente ritenuto privo di pregio. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di autoriciclaggio per intervenuta prescrizione, eliminando l’aumento di cinque mesi di reclusione e rideterminando la pena in anni tre e mesi sette di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto ai soli effetti civili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.