Mandato ad impugnare per il difensore d’ufficio dell’assente: obbligo anche in caso di contestazione della dichiarazione di assenza (Cass. pen. n. 34657/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il difensore d’ufficio dell’imputato dichiarato assente, che proponga appello o ricorso per cassazione, deve allegare lo specifico mandato ad impugnare di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, anche quando l’impugnazione sia diretta a contestare la legittimità della dichiarazione di assenza. La regola, che è di stretta interpretazione, non prevede eccezioni per il caso in cui oggetto del gravame sia il presupposto dell’applicazione della norma stessa, poiché è funzionale a garantire che l’impugnazione sia espressione della volontà consapevole e attuale dell’imputato di proseguire nel percorso processuale. L’art. 586 cod. proc. pen., che prevede l’impugnazione differita delle ordinanze endoprocessuali unitamente alla sentenza, non introduce uno statuto speciale che deroghi all’art. 581, comma 1-quater. L’ordinanza che dichiara inammissibile l’impugnazione per difetto di mandato è impugnabile in cassazione senza l’allegazione del mandato, in quanto non è una “sentenza” ma un’ordinanza de plano.
Il Fatto
Un imputato dichiarato assente veniva condannato dal Tribunale di Verona. Il difensore d’ufficio proponeva appello, senza allegare il mandato ad impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello per difetto di mandato. Avverso tale ordinanza di inammissibilità, il difensore d’ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il mandato non fosse necessario perché l’impugnazione contestava la dichiarazione di assenza, ovvero il presupposto della norma stessa, e che l’ordinanza di inammissibilità era impugnabile in cassazione senza il mandato, essendo un’ordinanza e non una sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità de plano è stato correttamente proposto senza l’allegazione del mandato, poiché la regola di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni di “sentenze”, non di “ordinanze” (Sez. 2, n. 25419 del 16/05/2024, Stracci). Tuttavia, nel merito, ha escluso che la contestazione della dichiarazione di assenza possa esonerare il difensore d’ufficio dall’obbligo di allegare il mandato.
La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sul punto. Un primo orientamento ritiene che il mandato non sia necessario quando l’impugnazione contesta la legittimità della dichiarazione di assenza (Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025; Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko), valorizzando la specialità dell’art. 586 cod. proc. pen. e la pregiudizialità della verifica sull’assenza. Un secondo orientamento, al quale il Collegio ha aderito, afferma che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non prevede eccezioni e che l’onere di allegazione è funzionale a garantire la volontà consapevole e attuale dell’assente di impugnare, in coerenza con il sistema processuale riformato (Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Balde’).
La Corte ha argomentato che l’art. 586 cod. proc. pen., che consente di impugnare l’ordinanza endoprocessuale unitamente alla sentenza, non introduce uno statuto speciale che deroghi alle regole generali delle impugnazioni; proprio perché l’ordinanza è impugnabile con la sentenza, devono essere rispettate le forme dell’impugnazione della sentenza. La ratio dell’art. 581, comma 1-quater, è di assicurare che la progressione processuale sia voluta dall’imputato, evitando la celebrazione di processi che potrebbero essere oggetto di rescissione. L’assente, che ha scelto consapevolmente di non partecipare, deve manifestare la sua volontà di proseguire attraverso il mandato; altrimenti, il processo prosegue “cieco”. Se i termini sono scaduti, l’imputato può chiedere la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato; se i termini sono ancora aperti, deve consegnare il mandato al difensore d’ufficio.
Implicazioni Pratiche
- Obbligo del mandato per il difensore d’ufficio dell’assente: il difensore d’ufficio che proponga appello o ricorso per cassazione per l’imputato dichiarato assente deve sempre allegare lo specifico mandato ad impugnare, a pena di inammissibilità, anche se l’impugnazione contesta proprio la dichiarazione di assenza; la semplice nomina d’ufficio non è sufficiente e non esistono eccezioni legali.
- Impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per difetto di mandato non richiede a sua volta l’allegazione del mandato ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché oggetto del gravame è un’ordinanza e non una sentenza; il difensore può quindi impugnare tale ordinanza senza il mandato, contestando nel merito la declaratoria di inammissibilità.
- Alternativa per l’assente che contesta l’assenza: se i termini per impugnare sono già scaduti, l’imputato assente che contesta la legittimità della dichiarazione di assenza può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., o la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., dimostrando di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; se i termini sono ancora aperti, deve invece munire il difensore d’ufficio del mandato ad impugnare, anche se la doglianza riguarda la dichiarazione di assenza.
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