Doppia conforme e insindacabilità del merito: inammissibile il ricorso reiterativo e aspecifico (Cass. pen. Sez. 7 n. 10587 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che reiteri doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio, già affrontate in modo specifico dalla Corte territoriale, è inammissibile per aspecificità, non essendo compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo verificarne la compatibilità con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. L’attività di esaltazione e successiva comparazione delle impronte digitali non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti irripetibili, e la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 360 cod. proc. pen. non comporta conseguenze processuali nei procedimenti iscritti a carico di ignoti al momento dell’accertamento. L’obbligo di dare avviso al difensore sussiste solo quando, al momento del conferimento dell’incarico, sia già stata individuata la persona nei cui confronti si procede.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per il reato di rapina, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che ne aveva confermato la condanna. Il ricorso si articolava in sette motivi, con i quali si deduceva il travisamento delle prove, la violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in relazione all’attività di accertamento svolta, la violazione dell’art. 199 cod. proc. pen. per la mancata astensione di un teste, profili di vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che le sentenze di primo e di secondo grado erano conformi sulle statuizioni oggetto di ricorso, costituendo un unico corpo decisionale. In tale contesto, tutti i motivi di ricorso sono stati ritenuti aspecifici, in quanto reiterativi di doglianze già affrontate in modo preciso e concludente dalla Corte territoriale, senza un’adeguata confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della motivazione impugnata.
Quanto al merito delle singole censure, la Corte ha precisato che l’attività di esaltazione e comparazione delle impronte digitali non è soggetta alla disciplina degli accertamenti irripetibili, escludendo qualsivoglia profilo di inutilizzabilità. Con riferimento agli accertamenti genetici, è stato ribadito che l’obbligo di avviso al difensore sorge solo se, al momento del conferimento dell’incarico, risulti già individuata la persona indagata, con conseguente piena utilizzabilità del dato genetico estrapolato nel corso delle indagini preliminari a carico di ignoti.
La Corte ha, inoltre, evidenziato la natura esclusivamente fattuale delle censure relative alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei tabulati telefonici, nonché la mancanza del requisito di autosufficienza del motivo concernente la violazione dell’art. 199 cod. proc. pen., non avendo il ricorrente prodotto gli atti necessari al controllo della fondatezza della doglianza.
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 199 c.p.p. – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
- Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili