Equa riparazione: irrisorietà della pretesa e valore del credito ammesso al passivo (Cass. civ. Sez. II n. 21225 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, di cui all’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001, va tratta dall’orientamento consolidato della giurisprudenza convenzionale, che assume a riferimento la soglia del danno significativo. Ai fini della valutazione occorre considerare congiuntamente l’elemento oggettivo, costituito dal valore del bene oggetto della lite, e l’elemento soggettivo, correlato alle condizioni della parte che subisce la violazione. Nel processo fallimentare il valore della causa deve essere riferito al credito ammesso al passivo e non alla somma del riparto divenuto esecutivo. Una volta accertata l’irragionevole durata, l’entità della posta in gioco non esclude il diritto all’indennizzo, ma può incidere solo sulla determinazione del quantum.

Il Fatto

Quattro società, ammesse al passivo di una procedura fallimentare, chiedevano l’equa riparazione per la durata del procedimento, protrattosi oltre il limite della ragionevolezza. Il consigliere delegato rigettava le domande sul presupposto della minima entità dei crediti, di natura chirografaria, e della scarsa importanza degli interessi coinvolti.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con decreto n. cronol. 84/2023, confermava il rigetto in sede di opposizione, ritenendo che dall’accertata durata eccessiva non dovesse necessariamente conseguire l’accoglimento della pretesa indennitaria, avendo il giudice margini di apprezzamento anche sull’an del diritto, in ragione del contesto della procedura concorsuale e dell’irrisorietà delle poste insinuate. Le società proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la finalità della legge n. 89 del 2001: apprestare un rimedio interno effettivo per la violazione del diritto alla ragionevole durata, capace di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. Da ciò deriva il dovere del giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, secondo la sintesi già operata dalla Corte costituzionale n. 49 del 14.01.2015.

È dunque alla luce di quell’orientamento che va tratta la nozione di irrisorietà della pretesa. Il giudice convenzionale adotta il criterio del danno significativo ai sensi dell’art. 35, par. 3, CEDU e ha riscontrato l’assenza di uno svantaggio significativo in liti di valore bagatellare. La Corte conferma che, accanto all’elemento oggettivo del valore del bene, rileva l’elemento soggettivo delle condizioni della parte.

Nel caso concreto il giudice di merito ha ritenuto irrisorie le pretese sulla sola base della natura soggettiva delle istanti, tutte società, senza considerare il valore dei crediti ammessi, di importo obiettivamente non bagatellare. La Corte ribadisce che il valore della causa, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001, va individuato con interpretazione analogica nei criteri degli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e riferito al credito ammesso al passivo, non alla somma del riparto esecutivo, che dipende da variabili indipendenti dall’entità del credito azionato.

Risulta così integrato il vizio di mera apparenza della motivazione, per non avere il giudice dato conto delle valutazioni che lo hanno condotto a reputare irrisorie le pretese. La Corte esclude inoltre che la natura societaria delle ricorrenti giustifichi il diniego: anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione.

Quanto al terzo motivo, l’ammissione al passivo consente di ritenere sussistente il danno ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari che lo escludano, senza che rilevi la consapevolezza dell’incapienza dell’attivo, non assimilabile all’ipotesi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89 del 2001. Il ricorso è accolto, il decreto cassato e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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