Compensi comitato scientifico ISPESL fissati solo dal decreto interministeriale (Cass. civ. Sez. I n. 25369 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso dei componenti esterni del Comitato scientifico dell’ISPESL, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, è fissato con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 9, terzo comma, d.P.R. n. 303/2002. La delibera del consiglio di amministrazione che quantifichi gli emolumenti e ne disponga la corresponsione provvisoria nella misura del 70% costituisce una mera proposta, priva di efficacia definitiva. Ne segue che la determinazione ministeriale opera anche per il periodo di incarico già svolto, con conguaglio dovuto pure in diminuzione, e che nessun accordo negoziale può reputarsi perfezionato prima di essa.
Il Fatto
Alcuni professionisti erano stati nominati membri del Comitato scientifico dell’ISPESL con incarico libero professionale di durata triennale. Prima del conferimento, il consiglio di amministrazione dell’Istituto aveva quantificato il compenso annuo e il gettone di presenza e aveva dato mandato al direttore generale di corrispondere, in via temporanea e provvisoria, il 70% di tali importi.
A incarichi conclusi, l’ISPESL, poi confluito nell’I.N.A.I.L., chiese la restituzione della differenza tra quanto percepito e il compenso fissato con il decreto interministeriale del 30.3.2007. I professionisti agirono in giudizio per far dichiarare l’illegittimità della pretesa, invocando l’irretroattività della quantificazione e la congruità del compenso deliberato. Il Tribunale rigettò le domande e accolse la riconvenzionale dell’Istituto; la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due motivi connessi, scrutinati congiuntamente e rigettati. Il primo denuncia la violazione dell’art. 11 delle preleggi e degli artt. 9, 14 e 15 del d.P.R. n. 303/2002, oltre che dei principi di correttezza e buona fede e dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ.; il secondo lamenta l’erronea interpretazione del d.P.R. n. 303/2002 e della delibera consiliare n. 2/2003.
Il Collegio individua la norma decisiva nell’art. 9, terzo comma, d.P.R. n. 303/2002, che riserva al decreto ministeriale congiunto la fissazione del compenso. Esclude invece che rilevino l’art. 14, dettato in materia di piano di attività e fabbisogno di personale, e l’art. 15, sulle delibere e sui bilanci: le regole sull’esecutività immediata e sul silenzio-assenso ivi contenute non riguardano la determinazione degli emolumenti.
Su questa base la Corte condivide la ricostruzione dei giudici di merito. La delibera del consiglio di amministrazione esprime una semplice proposta, soggetta all’iter procedurale che culmina nel decreto interministeriale. La corresponsione provvisoria del 70% non può quindi che leggersi come atto che lascia salva e impregiudicata la diversa, eventualmente inferiore, determinazione ministeriale. Solo con il decreto del 30.3.2007 il quantum è stato fissato in via definitiva, sicché alcun accordo negoziale poteva dirsi perfezionato in precedenza.
Il richiamo ai principi del silenzio-assenso, dell’irretroattività e della buona fede è giudicato inconferente, perché ab initio era noto a tutti gli interessati che il compenso sarebbe stato determinato solo con decreto ministeriale, per il quale non erano fissati limiti temporali. Quanto alla dedotta assenza di valutazione di adeguatezza, la censura è generica e sollecita un riscontro di merito, oltre a prescindere dal parere del M.E.F. richiamato nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo è respinto anche per ragioni processuali. L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito, secondo i precedenti richiamati; i ricorrenti non hanno assolto gli oneri di autosufficienza e le censure ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. non possono risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura. Il ricorso è quindi inammissibile nel suo secondo mezzo e infondato nel primo, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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