Compenso al curatore fallimentare e interesse ad agire del creditore ammesso (Cass. civ. Sez. I n. 24366 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore ammesso al passivo del fallimento che impugni il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve allegare e dimostrare il proprio interesse ad agire, che va identificato in una situazione oggettiva di carattere attuale e non meramente potenziale. La mera, indimostrata possibilità che una diversa liquidazione del compenso liberi risorse sufficienti a permettere un qualche riparto in favore dei creditori non basta a sorreggere l’interesse a impugnare. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti a prospettare un pregiudizio solo ipotetico, senza offrire i dati numerici necessari a fondare la dedotta incidenza della liquidazione sulla propria soddisfazione.

Il Fatto

Un avvocato, ammesso al passivo di un fallimento per un credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale fallimentare ha liquidato il compenso spettante al curatore. Il ricorrente deduceva che l’importo liquidato sarebbe stato eccessivo rispetto ai risultati ottenuti, al tempo e alle risorse impiegati, e che il decreto sarebbe stato nullo per difetto di motivazione.

Il curatore si è difeso con controricorso; il fallimento, nel frattempo chiuso con liti pendenti ai sensi dell’art. 118, comma 2, legge fall., è rimasto intimato. La questione centrale, una volta esaminati i motivi, è divenuta quella della sussistenza dell’interesse del creditore a impugnare la liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specifica allegazione e dimostrazione dell’interesse del ricorrente a impugnare il decreto, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il creditore aveva fondato il proprio interesse sull’essere incapiente proprio per l’entità del compenso liquidato al curatore, che deve essere pagato in prededuzione prima del riparto.

Il Collegio ha però rilevato che il ricorrente, sulla composizione dello stato passivo, si era limitato a osservare che nel riparto finale era prevista la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici necessari a giustificare la propria dedotta incapienza. In particolare, precisato che il compenso era stato liquidato in misura inferiore a quella indicata in ricorso, al netto degli accessori, la stessa proposta di congrua liquidazione avanzata dal ricorrente risultava non molto distante da quella effettivamente liquidata.

Da ciò la Corte ha tratto la necessità, a maggior ragione, di una specificazione sul concreto interesse ad agire. Nella memoria illustrativa il ricorrente si era dichiarato soltanto «potenzialmente pregiudicato» dalla liquidazione, e proprio su questo aggettivo si è appuntata la censura del Collegio, che ha giudicato decisivo il rilievo per cui l’interesse ad agire deve essere attuale e non meramente potenziale.

A sostegno del principio la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’interesse ad agire va identificato in una situazione oggettiva derivante da un fatto lesivo del diritto, tale che senza il processo l’attore soffrirebbe un danno; esso deve avere carattere attuale e resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o ipotetiche (Cass. n. 12532/2024).

La mera e indimostrata possibilità che una diversa liquidazione del compenso liberi risorse sufficienti a permettere un qualche riparto in favore dei creditori privilegiati non basta dunque a sorreggere l’interesse del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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