Sanzioni Consob: responsabilità dei sindaci e colpa presunta nel TUF (Cass. civ. Sez. II n. 21223 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per la violazione degli obblighi informativi sui prospetti di offerta, diverse da quelle previste per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU. Ne deriva l’inapplicabilità del principio del favor rei alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72 del 2015, espressamente non retroattive ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. In tema di illecito amministrativo, l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto, gravando sul trasgressore l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. I componenti del collegio sindacale di una società quotata rispondono per l’omessa o inadeguata vigilanza sull’informativa societaria, non potendo invocare a esimente l’esistenza di funzioni di controllo interno.
Il Fatto
All’esito di una verifica ispettiva condotta presso una banca popolare, la Consob aveva applicato a un membro del collegio sindacale la sanzione pecuniaria di euro 40.000,00 per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014.
La sanzione riguardava la violazione dell’art. 94, comma 2, TUF per la mancata rappresentazione di informazioni necessarie agli investitori sulla determinazione del prezzo delle azioni, sui finanziamenti strumentali all’acquisto dei titoli e sulla compravendita degli stessi. La ricorrente propose opposizione, che la Corte d’appello di Venezia respinse. Il ricorso per cassazione è articolato in sedici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, confermando che le opposizioni alle sanzioni Consob spettano al giudice ordinario. La corretta lettura degli effetti della sentenza Corte cost. n. 162 del 2012 impedisce di attrarre tali controversie alla giurisdizione esclusiva amministrativa; la richiesta di pronuncia additiva è inammissibile.
Quanto alla natura delle sanzioni, il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui le misure pecuniarie diverse da quelle per abuso di informazioni privilegiate non sono equiparabili, per tipologia, severità e incidenza, a sanzioni sostanzialmente penali. Opera dunque l’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015, che esclude la retroattività della disciplina più favorevole, e non trova applicazione il principio del favor rei di matrice penalistica.
Sul principio di specialità, la Corte conferma il rigetto: l’unificazione sanzionatoria presuppone l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni e non opera per condotte distinte, quantunque collegate da una stessa intenzione plurioffensiva. Le condotte contestate risultano eterogenee e autonome.
Nel merito degli obblighi informativi, il Collegio chiarisce che gli schemi comunitari indicano solo informazioni minime, non esaustive, mentre l’art. 94 TUF impone di fornire tutte le informazioni necessarie al fondato giudizio degli investitori. Il deficit informativo sui criteri di determinazione del prezzo e sul fenomeno dei finanziamenti correlati è fondatamente contestato.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 introduce una presunzione di colpa: provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza. Il dovere di vigilanza dei sindaci non è affievolito dalla presenza di controlli interni: il sindaco deve svolgere una sorveglianza sostanziale, non potendo adagiarsi sulle indicazioni delle funzioni di controllo. La ricorrente non ha offerto prova dell’iniziativa autonoma richiesta. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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